MAGGIOR TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'ITER DA SEGUIRE

Aggiornato al 01.02.2019

L’art.2364 del Codice civile stabilisce che, al fine dell’approvazione del bilancio d’esercizio, l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, in ogni caso, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Tuttavia, lo stesso articolo precisa che lo statuto può prevedere, in alcune specifiche ipotesi, un maggior termine e che tale maggior termine, in ogni caso, non può essere superiore a 180 giorni.


I motivi che possono consentire di ricorrere ad un maggiore termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio sono:


Quindi, la possibilità di beneficiare del maggior termine per l’approvazione del bilancio si ha solamente a condizione che:

  • sia espressamente previsto nello statuto;

e

  • la società ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società.

Chiediamoci, allora, in che modo, il differimento dei termini di approvazione del bilancio si rifletta sull’iter di approvazione di tale documento e quali siano le differenze rispetto alla prassi normale di approvazione del bilancio.


Nel caso si ritenga vi siano i presupposti per applicare un maggior termine per l’approvazione del bilancio:

  • gli amministratori devono procedere a riunirsi al fine di accertare l’esistenza dei motivi che permettono di differire il termine di approvazione del bilancio;
  • gli amministratori devono redigere, entro i termini di approvazione del progetto di bilancio, un verbale del Consiglio di Amministrazione con il quale vengano evidenziali i motivi per i quali si ricorre al differimento dei termini. Anche se tale verbale non è espressamente richiesto da parte del legislatore è opportuna la sua redazione;
  • gli amministratori devono, a norma dell’art.2364 del Codice civile, segnalare le ragioni della dilazione nella relazione della gestione.

Nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata, che non sono tenute a predisporre la relazione sulla gestione, tale segnalazione va fatta nella Nota integrativa.

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La mancata indicazione di tali motivi nella relazione della gestione o nella Nota integrativa, a seconda dei casi, può far sorgere una responsabilità degli amministratori nei confronti della società per non aver adempiuto ai doveri imposti ad essi dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art.2392 Codice civile);


Nel caso in cui il motivo del differimento è la redazione del bilancio consolidato di gruppo, è sufficiente che gli amministratori richiamino, nella relazione sulla gestione o in Nota integrativa, la necessità di effettuare tale adempimento. Nel caso, invece, di particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società, è necessario indicare la motivazione specifica che ha portato al rinvio nell’approvazione del bilancio.

  • il collegio sindacale deve verificare che i motivi che giustificano il rinvio siano stati esplicitati e che siano tali da consentire la dilazione;
  • l’ assemblea che approva il bilancio deve approvare le motivazioni del rinvio, prima dell’ approvazione del bilancio.

L’eventuale mancata motivazione del rinvio da parte degli amministratori nella relazione sulla gestione o nella Nota integrativa, non invalida la delibera di approvazione del bilancio (parere della Fondazione Pacioli contenuto nella circolare 17/2005).

 
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