ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

ALCUNE IPOTESI PARTICOLARI CHE POSSONO VERIFICARSI IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Aggiornato al 14.09.2018

Nelle società di capitali il compito di predisporre il progetto di bilancio spetta agli amministratori, i quali redigono anche la relazione sulla gestione.

Se nella società vi è un organo di controllo questi documenti vengono trasmessi all’organo di controllo, il quale redige la propria relazione e la allega al progetto di bilancio. Se, invece, nella società manca l’organo di controllo tale passaggio viene omesso.

Quindi il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dell’organo di controllo, vengono depositati presso la sede sociale perché i soci possano prenderne visione prima della data nella quale l’assemblea ordinaria è stata convocata per approvare il bilancio.

Focalizziamo ora la nostra attenzione proprio sull’assemblea chiamata ad approvare il bilancio e, in modo particolare, su alcune casistiche particolari che si poterebbero verificare.

L’assemblea deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale termine può essere esteso dallo statuto a 180 giorni nel caso di società obbligate a redigere il bilancio consolidato di gruppo o in presenza di particolari esigenze (art.2364 Codice civile).

Il termine di 120 giorni, o eventualmente quello maggiore di 180 giorni, non si riferisce alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione, bensì alla data fissata per l’assemblea che deve approvare il bilancio. Potrà però accadere che, l’assemblea sia convocata regolarmente entro i 120 giorni, ma l’approvazione del bilancio avvenga oltre tale termine.


In prima convocazione, infatti, il bilancio può non essere approvato e questo può dipendere da varie cause:

  • mancanza del quorum necessario per la valida costituzione dell’assemblea. Affinché l’assemblea sia validamente costituita è necessario che sia rappresentato almeno il 50% del capitale sociale (art.2368 Codice civile). Nel caso in cui tale quorum non sia raggiunto si procede a redigere un verbale per irregolare convocazione dell’assemblea, quindi si dovrà provvedere ad una seconda convocazione della stessa.

    L’avviso di convocazione dell’assemblea può stabilire un giorno per la seconda convocazione, qualora il quorum richiesto non sia raggiunto. In caso contrario è necessario riconvocare l’assemblea entro 30 giorni dalla data della prima convocazione (art.2366 Codice civile).

    Un’ipotesi particolare è quella nella quale l’assemblea dovesse essere deserta. Chiaramente in questa ipotesi non si potrà procedere a redigere il verbale poiché non ci sarà nessun soggetto che potrà farlo. In seconda convocazione, il presidente dell’assemblea, dovrà indicare tale circostanza nel verbale (Cassazione n.12008/1998).


    In seconda convocazione l’assemblea si considera validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art.2369 Codice civile).

  • mancanza del quorum deliberativo. L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta, a meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata (art.2368 Codice civile).

    Nella seconda convocazione e nelle convocazioni successive, l’assemblea delibera con i quorum previsti dallo statuto. Se lo statuto non prevede una seconda convocazione, è necessario comunque riconvocare l’assemblea che andrà a deliberare secondo i quorum previsti per la prima convocazione.

    Se l’assemblea dei soci non riesce ad approvare il bilancio dopo svariate convocazioni, si configura una delle cause che possono portare alla messa in liquidazione della società potendo ricorrere l’ipotesi di impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea;

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

  • mancato rispetto dei termini per la convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori.

    Nel caso in cui gli amministratori non rispettino il termine di 120 giorni per la convocazione dell’assemblea (o quello di 180 nei casi in cui ciò sia possibile) e l’assemblea comunque risulti validamente costituita e approvi il bilancio quest’ultimo deve ritenersi valido. In questo caso, però, sussiste una responsabilità degli amministratori nei confronti della società (art.2392 Codice civile). Nei loro confronti sono, inoltre, applicabili le sanzioni previste dall’art.2631 del Codice civile.

    La responsabilità degli amministratori sussiste anche nel caso in cui l’assemblea è convocata entro il termine di 120 giorni, ma la riunione è fissata oltre tale termine.

    Se, invece, l’assemblea è convocata entro 120 giorni e la riunione si tiene sempre entro tale termine, ma non essendo raggiunti i quorum necessari, l’approvazione del bilancio slitta oltre tale termine, non sussiste la responsabilità degli amministratori;

  • mancata votazione. Può accadere che l’assemblea è convocata nei termini di legge, vengono raggiunti i quorum per la valida costituzione, ma i soci ritengono di non essere sufficientemente informati sulle materie all’ordine del giorno e decidono di rinviare l’approvazione del bilancio in modo da acquisire i dati mancanti. In questo caso l’assemblea viene tenuta aperta e viene aggiornata ad altra data senza che vi sia bisogno di una ulteriore convocazione;
  • la convocazione è irregolare come accade, ad esempio, quando nella convocazione manca l’ordine del giorno e non si è formata l’assemblea totalitaria oppure uno dei soci non è disposto a votare.

Nel caso in cui il bilancio sia approvato oltre i termini previsti dalla legge, il pagamento delle imposte deve avvenire, comunque, alle consuete scadenze.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net