BILANCIO D'ESERCIZIO

I DOCUMENTI CHE LO COMPONGONO

Aggiornato al 14.12.2015

Il bilancio d’esercizio, secondo quanto dispone l’ art.2423 del Codice civile, si compone di quattro documenti:


Occorre precisare, a tale proposito, che il Rendiconto finanziario è entrato a far parte dei documenti che compongono il bilancio solamente con l’entrata in vigore del D.Lgs.139/2015. In precedenza il Codice civile prevedeva come documenti del bilancio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa. La novità si applica, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016.

L’obbligo di redigere il bilancio compete agli amministratori della società.

Lo Stato patrimoniale evidenzia il capitale di funzionamento dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio, che in genere coincide con il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Conto economico serve ad evidenziare il risultato economico dell’esercizio che potrà essere un’ utile (nel caso in cui i ricavi superano i costi), o una perdita nel caso in cui i costi superano i ricavi.

Il Rendiconto finanziario è il documento che evidenzia l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio e i flussi finanziari dell’esercizio.

La Nota integrativa ha come scopo quello di fornire delle informazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, come ad esempio, i criteri di valutazione adottati, la composizione di alcune voci di bilancio, ecc..

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Questi documenti formano, tutti e quattro insieme, il bilancio d’esercizio dell’impresa.

Esistono poi alcuni documenti che accompagnano il bilancio. Sono:

  • il Conto della gestione redatto dagli amministratori;
  • la Relazione del collegio sindacale in tutti i casi nei quali tale organo esiste.

Il Conto della gestione ha una funzione simile alla Nota integrativa in quanto anche esso fornisce informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nello Stato patrimoniale e nel Conto economico. Chiaramente sono diverse le informazioni che questi due documenti devono contenere.

Infatti, il conto della gestione ha come finalità quella di evidenziare la situazione della società e l’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti (art.2428 del Codice civile).

La relazione del collegio sindacale ha soprattutto lo scopo di riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali gli amministratori hanno derogato l’applicazione di norme di fronte a casi eccezionali che altrimenti non avrebbero consentito una rappresentazione corretta e veritiera della situazione aziendale (art.2429 del Codice civile).

I documenti sin qui esaminati sono documenti obbligatori: i primi quattro (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa) costituiscono il bilancio vero e proprio, mentre i restanti due (conto della gestione e relazione del collegio sindacale) integrano i precedenti.

Tuttavia, gli amministratori che redigono il bilancio possono decidere di allegare al bilancio altri documenti non obbligatori con lo scopo di arricchire ulteriormente le informazioni che i lettori del bilancio possono trarre da esso.

 
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