BILANCIO D'ESERCIZIO E IAS 1

IL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LO IAS 1

Aggiornato al 03.05.2008

Il bilancio, secondo lo IAS 1, si compone di :

  • uno Stato patrimoniale;
  • un Conto economico;
  • un prospetto delle variazioni di patrimonio netto;
  • un rendiconto finanziario
  • le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.

I bilanci devono presentare in modo attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’impresa. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti delle operazioni poste in essere dall’impresa, dei fatti di gestione, delle attività, passività, proventi e costi. Affinché il bilancio sia attendibile esso deve, inoltre, presentare le informazioni in modo da fornire una informativa rilevante, comparabile e comprensibile. Infine, devono essere fornite informazioni integrative aggiuntive quando quelle richieste dai principi contabili internazionali sono insufficiente e non permettono agli utilizzatori di comprendere l’impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’impresa.

In circostanze estremamente rare, può accadere che l’applicazione di un principio contabile internazionale sia così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio. In questa ipotesi la direzione aziendale deve disattendere tale disposizione fornendo opportune informazioni integrative.

Il bilancio deve essere redatto nell’ottica del funzionamento dell’impresa e nel rispetto del principio della competenza economica.

Lo IAS 1 prevede che nell’attivo dello Stato patrimoniale le attività sia distinte in attività correnti e attività non correnti.

Un’attività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

  • quando ci si aspetta che sia realizzata, o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo dell’entità;
  • è posseduta principalmente per essere negoziata;
  • si prevede che si realizzi entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;

  • si tratta di disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia preclusa dall’essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Le attività non correnti non trovano una precisa definizione nello IAS 1: per esclusione, quindi, si considerano attività non correnti tutte le attività diverse da quelle correnti.

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Le attività non correnti comprendono, tra le altre, anche:


 
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