BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

QUANDO E' APPLICABILE

Aggiornato al 03.05.2008

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

I limiti sono stati modificati con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27/11/2006, n. 277, del Decreto legislativo 7/11/2006 n. 285, che ha dato attuazione della Direttiva n. 2003/38/CE, di modifica alla Direttiva n. 78/660/CEE.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Le novità sono entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 12 dicembre 2006. Per i bilanci approvati fino al giorno precedente andavano applicati i vecchi limiti, ovvero:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Le imprese che, non hanno emesso titolo negoziati sui mercati regolamentati e non superano i limiti dimensionali previsti dalla legge, possono comunque decidere di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Vedi anche: Nuovi limiti per il bilancio in forma abbreviata

 
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