APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

L'ITER DA SEGUIRE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Aggiornato al 23.04.2015

Riportiamo, di seguito, una sintesi dell’iter da seguire per l’approvazione del bilancio d’esercizio.


REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA) E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per le imprese che fissano l’assemblea per l’approvazione del bilancio nel giorno 30.04, il termine ultimo per redigere il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione è il 31.03.


PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il bilancio, con la relazione sulla gestione, deve essere comunicato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga dell’applicazione di una norma in materia di bilancio in quanto incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Il collegio sindacale, se esercita il controllo, redige anche la relazione con il giudizio sul bilancio.

(Art. 2429 Codice civile)

Per le imprese che fissano l’assemblea per l’approvazione del bilancio nel giorno 30.04, il termine ultimo di presentazione al collegio sindacale è il 31.03.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE

  • Il bilancio;
  • le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate o, nel caso di società incluse nel consolidamento, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime;
  • un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
  • la relazione degli amministratori;
  • la relazione dei sindaci;
  • la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile;

devono restare depositati in copia presso la sede della società, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché il bilancio sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

(Art. 2429 Codice civile).

Per le imprese che fissano l’assemblea per l’approvazione del bilancio nel giorno 30.04, il termine ultimo per il deposito del bilancio presso la sede sociale è il 15.04.


PRESENTAZIONE DEL BILANCIO AI SOCI E SUA APPROVAZIONE

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

(Art.2478-bis Codice civile).

Per le imprese con esercizio che coincide con l’anno sociale il termine ordinario di presentazione del bilancio è il 30.04.

Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nei seguenti casi:

  • società tenute a redigere il bilancio consolidato;
  • quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Nella relazione sulla gestione vanno indicate le ragioni della dilazione.

(Art. 2364, 2°c Codice civile).

Per le imprese con esercizio che coincide con l’anno sociale il termine ultimo di presentazione del bilancio è il 29.06.

  • SpA: l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale o su almeno un altro quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

    L’avviso deve contenere l’indicazione:

    • del giorno dell’adunanza;
    • dell’ora dell’adunanza;
    • del luogo dell’adunanza;
    • dell’elenco delle materie da trattare.

    (Art.2366 Codice civile).

    Per le imprese che fissano l’assemblea per l’approvazione del bilancio nel giorno 30.04, il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea è il 15.04.

  • SpA: nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, la convocazione può essere fatta mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento (fax- email- raccomadata A/R) almeno 8 giorni prima dell’assemblea.

    (Art.2366 Codice civile).

  • Srl: la convocazione deve essere effettuata nei modi stabiliti dall’atto costitutivo. In mancanza la convocazione va effettuata con invio di lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

    (Art.2479 bis Codice civile)

    Per le imprese che fissano l’assemblea per l’approvazione del bilancio nel giorno 30.04, il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea è il 22.04.



DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Una copia

  • del bilancio;
  • della relazione sulla gestione;
  • della relazione dei sindaci;
  • del verbale di approvazione del bilancio dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza;

devono essere depositati, presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. I documenti possono anche essere spediti al registro imprese a mezzo lettera raccomandata.

Le società che non hanno azioni quotate nei mercati regolamentati sono tenute a depositare, sempre entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, anche l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio con indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

(Art.2435 Codice civile).

Per le imprese che approvano il bilancio nel giorno 30.04, il termine ultimo per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese è il 30.05.

 
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