LIMITI PER IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

I LIMITI FISSATI DAL D.LGS. N.173 DEL 03/11/2008 PER IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Aggiornato al 16.05.2009

Il D.Lgs.n. 173 del 03 novembre 2008 ha modificato l’art.2435-bis del Codice civile nella parte che fissa i limiti per poter redigere il bilancio in forma abbreviata.

Le nuove disposizioni prevedono che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

I nuovi limiti troveranno applicazione dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (21 novembre 2008). Quindi, per la generalità delle imprese il cui esercizio coincidente con l’anno solare i nuovi limiti si applicheranno a partire dai bilanci 2009.

Nuovi e vecchi limiti a confronto:


Limiti per il bilancio in forma abbreviata

 
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