BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E AMMORTAMENTI
COME VANNO ESPOSTE LE IMMOBILIZZAZIONI E GLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Il bilancio in forma abbreviata (Art.2435-bis del Codice civile) consiste in:
- uno Stato patrimoniale semplificato;
- un Conto economico semplificato;
- una Nota integrativa che riporta solamente alcune delle indicazioni previste per il bilancio redatto in forma ordinaria.
Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani.
Quindi le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono esposte per il loro ammortare complessivo senza una suddivisione nelle varie categorie di beni che li compongono (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; terreni e fabbricati; impianti e macchinario; ecc..).
Gli ammortamenti e le svalutazioni possono essere esposti, nello Stato Patrimoniale, in vari modi:
- è possibile detrarli detratti in forma esplicita, cioè indicare il valore lordo delle immobilizzazioni e detrarre da esso il valore degli ammortamenti e
delle svalutazioni, come si vede nell'esempio che segue
- ma è possibile anche esporre esclusivamente il valore netto, ciò perché le informazioni circa ammortamenti e svalutazioni devono essere fornite nella Nota integrativa.
Quindi, tornado all’esempio precedente, il bilancio si potrebbe presentare nel modo seguente:
Nel Conto economico del bilancio in forma abbreviata possono essere raggruppati tra loro gli ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (B.10.a), gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (B.10.b) e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (B.10.c).
La Nota integrativa relativa al bilancio in forma abbreviata deve indicare i movimenti delle immobilizzazioni specificando, per ciascuna voce:
- il costo;
- le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio;
- le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio;
- il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Nella Nota integrativa, invece, non deve essere indicata la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo", né le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.
Bilancio in forma abbreviata: quando è applicabile
Schema stato patrimoniale forma abbreviata
Schema conto economico forma abbreviata
Applicabilità del bilancio in forma abbreviata
Limiti del bilancio in forma abbreviata