DETRAIBILITA' IVA AUTO AGENTI

LA DETRAIBILITÀ IVA RELATIVA ALLE AUTO DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Aggiornato al 14.09.2018

La detraibilità dell’IVA relativa alle auto degli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinata dall’art.19 bis 1 del DPR 633/72.

Tali soggetti possono detrarre interamente l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione dei veicoli a motore. La regola si applica sia nel caso di attività esercitata in forma individuale che nel caso di attività esercitata in forma societari a (RM 34/E del 13/02/2003).


Inoltre, gli agenti e i rappresentanti di commercio, possono detrarre interamente l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione:

  • dei componenti e ricambi relativi agli autoveicoli;
  • dei carburanti e lubrificanti;
  • delle prestazioni di custodia;
  • della manutenzione, riparazione ed impiego;
  • del transito autostradale.

La detrazione integrale dell’IVA è prevista esclusivamente per agenti e rappresentanti di commercio e, quindi, non può essere estesa a categorie similari come promotori finanziari, , agenti immobiliari, periti assicurativi che, di conseguenza, detraggono l’IVA secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura del 40%.

Per ciò che concerne gli acquisti di carburanti e lubrificanti, affinché l’IVA sia detraibile, l’art.19 bis 1 del DPR 633/72 prescrive che l’operazione deve essere provata mediante tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante (come assegni, bonifici, carte di credito e di debito, ecc..).

Regole particolari debbono applicarsi nel caso in cui l’auto dell’agente o del rappresentante sia impiegata anche per usi personali. L’art.19 del DPR 633/72, al 4° comma, prevede che, in caso di beni e servizi utilizzati in parte per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni. L’ammontare di IVA indetraibile deve essere determinata secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

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Pertanto, se l’agente dispone di un auto che utilizza solo per fini aziendali, e di un’auto per usi personali, l’IVA relativa alla prima è interamente detraibile.

Nel caso in cui l’agente dispone di una sola auto, che usa sia per fini aziendali che personali, non è possibile effettuare la detrazione integrale dell’IVA e bisognerà determinare la misura indetraibile dell’imposta impiegando criteri oggetti. Una soluzione abbastanza prudente consiste nel detrarre l’IVA nella misura del 40% come accade per la generalità delle imprese.

Si ricorda che l’IVA non detratta può essere portata in aumento del costo dell’auto.


Infine, nel caso in cui l’agente abbia più auto che destina all’attività aziendale si ritiene che egli:

  • possa detrarre integralmente l’IVA relativa ad un solo veicolo;
  • mentre debba detrarre l’IVA nella misura del 40% sui restanti veicoli.

 
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