INDETRAIBILITA' DELL'IVA

IN QUALI CASI L'IVA PAGATA DALL'IMPRESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NON E' DETRAIBILE

Aggiornato al 07.06.2010

Secondo quanto prevede l’art.19 del D.P.R. 633/72, l’IVA pagata in relazione ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa è detraibile dall’IVA a debito relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dall’impresa stessa.


Esempio:
Nel corso del mese l’IVA riscossa dall’impresa in seguito a cessioni di beni e prestazioni di servizi ammonta a 20.000 euro, mentre l’IVA relativa agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ammonta a 13.000 euro.


l’IVA dovuta all’erario si calcola nel modo seguente:

IVA a debito : 20.000 –
IVA a credito: 13.000 =
IVA da versare: 7.000

La detraibilità dell’IVA è ammissibile solamente nel caso di acquisto o importazione di beni o servizi inerenti l’attività del contribuente.

Quindi, l’acquisto da parte dell’imprenditore di un bene non inerente l’esercizio dell’impresa, come può essere un bene ad uso personale o familiare, non dà diritto alla detrazione dell’IVA.

Fatta questa premessa, occorre precisare che la regola generale secondo la quale l’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni è detraibile dall’IVA riscossa sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, presenta delle eccezioni.

L’IVA, infatti, non è detraibile nelle seguenti ipotesi:

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

  • nel caso di contribuenti che svoltano particolari attività. Si parla, in questo caso, di IVA soggettivamente indetraibile. I limiti soggettivi alla detrazione derivano dalle caratteristiche dell’attività svolta dal contribuente e non sono in alcun modo legate alla natura e qualità dei beni e servizi acquistati. I soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti (elencate all’art.10 del D.P.R.633/72), non applicando l’IVA sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi, non possono detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.


    Esempio:
    Il medico effettua operazioni esenti ai fini IVA. Non applicando l’IVA sulle prestazioni effettuate non può detrarre l’IVA pagata su acquisti ed importazioni.


    Quei contribuenti che effettuano sia operazioni esenti che operazioni imponibili, possono detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni solo in parte. La parte di IVA indetraibile viene determinata applicando un meccanismo detto pro-rata . Per questa ragione si parla spesso di IVA indetrabile da pro-rata. La fattispecie è disciplinata agli artt.19, comma 5, e 19 bis D.P.R.633/72.


  • Vi è poi il caso di IVA indetraibile per esercizio della dispensa dagli adempimenti. I contribuenti che pongono in essere solamente operazioni esenti possono optare per la dispensa dagli adempimenti IVA. In questo caso non è ammesso detrarre dall’IVA eventualmente dovuta, quella assolta sugli acquisti e sulle importazioni (art.36-bis D.P.R.633/72).


    Esempio:
    l’impresa di pompe funebri, svolge operazioni esenti ai fini IVA. Se essa opta per la dispensa da adempimenti a norma dell’art.36-bis del D.P.R.633/72, anche in presenza di operazioni imponibili, non può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.


  • Infine vi è l’IVA indetraibile in via specifica. Si tratta del caso in cui l’impresa effettua l’acquisto di un bene o di un servizio utilizzato per effettuare una specifica operazione non soggetta o esente. L’ipotesi è contenuta nell’art.19, comma 4, del D.P.R.633/72 il quale prevede che “ per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione”.


    Esempio:
    L’IVA pagata, da un’impresa che svolge attività di commercio al dettaglio, su una fattura per spese di manutenzione sostenute in relazione ad un immobile ad uso abitativo posseduto e dato in locazione, non è detraibile.

    In questo caso l’impresa non esercita un’attività esente da IVA (dato che l’attività svolta è di commercio al dettaglio), tuttavia pone in essere un’operazione esente (la locazione dell’immobile ad uso abitativo). Tale operazione, dunque, non incide sul calcolo del pro-rata. Tuttavia l’IVA pagata sul costo di manutenzione, poiché si riferisce in via specifica ad un’operazione esente, non è detraibile.



 
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