DEDUCIBILITA' DELL'IVA INDETRAIBILE

IL TRATTAMENTO DELL'IVA INDETRABILE AL FINE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Aggiornato al 07.06.2010

Vediamo di seguito, come va considerata l’ IVA indetraibile , ai fini delle imposte sul reddito.

Ai fini delle imposte sul reddito, l’IVA indetraibile può rappresentare, a seconda dei casi, un onere accessorio rispetto al costo del bene o del servizio o un costo generale.

L’IVA indetraibile rappresenta un onere accessorio che va imputato in aumento del costo del bene o del servizio a cui si riferisce, nelle seguenti ipotesi:

  • IVA oggettivamene indetraibile, cioè, iva relativa all’acquisto o all’importazione di specifici beni o servizi la cui imposta è indetraibile per legge;
  • IVA indetraibile in via specifica . E’ il caso dell’impresa che non svolge normalmente un’attività esente, ma pone in essere una specifica operazione esente. Ci si riferisce, allora, all’IVA relativa all’acquisto o alla importazione di beni o servizi necessari per porre in essere tale specifica operazione;
  • IVA indetraibile in seguito all’esercizio dell’opzione alla dispensa dagli adempimenti prevista dall’art.36 bis D.P.R.633/72. I contribuenti che pongono in essere solamente operazioni esenti possono optare per la dispensa dagli adempimenti IVA e in questa ipotesi non possono detrarre l’IVA eventualmente pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

(Si veda a tale proposito la norma di comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti Milano n.152).

Per quanto riguarda l’IVA oggettivamente indetraibile va detto che:

  • se essa si riferisce ad immobilizzazioni, essendo portata in aumento del costo del bene, concorre a formare il reddito secondo le regole dell’ ammortamento;
  • negli altri casi rappresenta un costo dell’esercizio.

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Nelle ipotesi di IVA indetraibile da pro-rata occorre distinguere due diversi casi:

  • indetraibilità dell’IVA al 100% (esempio contribuente che svolge solamente operazioni esenti). L’IVA indetraibile va considerata come componente del costo del bene;
  • indetraibilità parziale dell’IVA (esempio contribuente che svolge sia operazioni imponibili che esenti). L’IVA indetraibile va considerata come una spesa generale deducibile dalla determinazione del reddito in base al principio di competenza in quanto l’indetraibilità è conseguenza dell’intera gestione aziendale e non di singole operazioni di acquisto.

La norma di comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti Milano n.152 ritiene che l’IVA indetraibile da pro-rata debba considerasi sempre una spesa generale sia in caso di indetraibilità al 100% che di indetraibilità parziale.

 
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