IVA INDETRAIBILE

COSA PREVEDONO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI IN MERITO ALL'IVA INDETRAIBILE

Aggiornato al 07.06.2010

Secondo i principi contabili nazionali, l’IVA oggettivamente indetraibile va ad aumentare il costo del bene cui essa si riferisce, salvo il caso in cui essa non costituisce un onere accessorio di acquisto del bene o del servizio.

Il documento interpretativo n.1 del Principio contabile n.12, che si occupa della classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi, prevede che l’IVA indetraibile può avere due diverse collocazioni nel conto economico:

  • tra i Costi della Produzione alla voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” (B.6)
  • tra i Costi di Produzione alla voce “ Oneri diversi di gestione” (B.14).

Normalmente l’IVA non recuperabile va incorporata nel costo dei beni cui si riferisce e classificata allo stesso modo. In questo caso, quindi, essa va compresa tra i costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

L’IVA indetraibile va indicata tra i gli oneri diversi di gestione solamente nel caso in cui essa non costituisce un costo accessorio di acquisto di beni o servizi.

Per quanto riguarda l’IVA indetraibile pagata per l’acquisto di immobilizzazioni materiali, il principio contabile n.16, prevede la capitalizzazione del costo aggiuntivo sostenuto a causa di acquisti di immobilizzazioni in regime di IVA indetraibile.

Tuttavia la capitalizzazione è consentiva solamente nei limiti in cui l’aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile tramite l’uso del bene.

Per ricapitolare:


IVA indetraibile

 
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