COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

RISOLUZIONI MINISTERIALI IN MERITO ALL'USO DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

Aggiornato al 23.10.2007

Di seguito si riportano una serie di risoluzioni ministeriali che chiariscono l’uso dei coefficienti di ammortamento fissati dal D.M. 29/10/1974 e dal DM 31/12/1988.


PRONUNCE MINISTERIALI

AUTOSTRADE

Il coefficiente dell’1% previsto per i terreni adibiti ad autostrade si riferisce esclusivamente al costo di acquisizioneo di esproprio dei terreni stessi, sia per la parte occupata dal nastro autostradale, sia per le pertinenze. Il manufatto del cosiddetto "corpo autostradale" va compreso invece nell’ambito della categoria opere d’arte fisse (coefficiente 4%). La voce "altre opere d’arte" (aliquota 25%) comprende, tra gli altri, anche gli apparecchi di segnalazione, i compressori, i martelli pneumatici, i semoventi e le pale meccaniche. Il coefficiente previsto per le macchined’ufficio elettromeccanicheed elettroniche (coefficiente 18%), si applica anche alle macchine ed apparecchiature installate fuori degli uffici amministrativi ed in particolare presso le stazioni od altri centri (caselli autostradali) adibiti all’esazione ed al controllo dei pedaggi (R.M. 42 del 04/04/1975).


PREFABBRICATI

I prefabbricati, quali le strutture e i pannelli in cemento armato e le coperture in lastre di cemento armato, sono ammortizzabili con lo stesso coefficiente previsto per le costruzioni ordinarie, accertato che per le loro caratteristiche di isolamento termoacustico, incombustibilità, resistenza all’azione degli agenti atmosferici, sono soggetti ad un’usura inferiore a quella normale delle strutture tradizionali murarie (R.M. 50056 del 17/10/1975).


STAMPI IMPIEGATI PER MANUFATTI DI CEMENTO

Gli stampi impiegati per manufatti di cemento da parte di industrie esercenti la produzione dei manufatti stessi appartenenti al gruppo VII, specie settima, della tabella approvata con D.M. 29/10/1974, devono essere considerati beni strumentali e vanno ammortizzati con il coefficiente previsto per gli stampi delle industrie esercenti l’edilizia prefabbricata (gruppo XVI, specie prima c) (R.M.1517 del 09/07/1975)


DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

Idistributori automatici di prodotti alimentari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico rientrando tra i macchinari, apparecchi ed attrezzature di cui al n.2), gruppo XIX della tabella allegata al DM. 29/10/1974 (R.M.439 del 02/07/1975).


AUTOCARRI E RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Gli autocarri e rimorchi adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono essere ammortizzati secondo il coefficiente del 20% stabilito dalla tabella approvata con DM 29/10/74. Ad essi non è applicabile il coefficiente previsto per gli autoveicoli destinati a servizi pubblici (R.M.1372 del 09/07/1975).


TELAI IN ALLUMINIO UTILIZZATI COME SUPPORTO FISSO DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Le spese relative ai telai in alluminio utilizzati come supporto fisso del materiale pubblicitario applicati sulle fiancate dei mezzi di trasporto in base ad appositi contratti di locazione (durata: 3 anni) con aziende municipalizzate o private dei servizi di trasporto pubblico urbano, devono essere considerati come beni materiali e non sono applicabili, nei loro confronti, le norme relative ai costi pluriennali (R.M. 1963 del 10/10/1975).


CESPITI RELATIVI AL SETTORE DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE DELLA GESTIONE DEI PORTI

Per i beni strumentali posseduti dalle imprese concessionarie della gestione dei porti si applicano i coefficienti previsti per le voci di cui al gruppo XVIII, specie 1, 2, 3 della tabella approvata con D.M.29.10.1974, mentre per gli altri eventuali cespiti, che non trovino corrispondenza nelle voci del predetto gruppo si applicano i coefficienti stabiliti nel gruppo residuo denominato "attività non precedentemente specificate" della tabella citata (R.M.1509 del 27/07/1976).


STAMPI IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Gli stampi per la costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina si ammortizzano secondo quanto previsto per i "macchinari operatori e impianti specifici" relativi al settore della lavorazione di materie plastiche (gruppo XXIII, specie 1/C) data la specifica strumentalità di detti stampi e la loro stretta connessione al processo industriale proprio dei beni prodotti (R.M.136 del 09/10/1976).


INSTALLAZIONI FISSE, BENI MOBILI, MEZZI, ATTREZZATURE SEMOVENTI E AUTOVEICOLI SPECIALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI SERVIZI DI PISTA. ATTREZZATURE DI CUCINA, DI LAVANDERIA E DI STIRATORIA IMPIEGATE NELL’ATTIVITÀ AEROPORTUALE

Ai fini della determinazione dei coefficienti di ammortamento nella voce "apparecchi di segnalazione - attrezzature di pista - servizio carburanti" vanno comprese sia le installazioni fisse che i beni mobili, i mezzi, le attrezzature semoventi e gli autoveicoli speciali destinati esclusivamente ai servizi di pista.

Per le attrezzature di cucina, di lavanderia e di stiratoria impiegate nell’attività aeroportuale si applicano i coefficienti di ammortamento di cui al gruppo XXII, specie quinta della tabella approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1974 (R.M. 1934 del 29/12/1977).


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DA SUPPORTO A SILOS

Le strutture in cemento armato che costituiscono il necessario supporto di silos in materiale ferroso e di quelli in materiale plastico devono essere ammortizzate con lo stesso coefficiente di ammortamento previsto per i silos a cui fanno da supporto in quanto sono inscindibilmente connesse ai silos stessi (R.M. 575 del 29/05/1979).


BANCALI USATI PER L’ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI. STAMPI PER CONTENITORI. SCAFFALATURA METALLICA

Le industrie di prodotti chimici e farmaceutici devono ammortizzare i bancali utilizzati per l’accatastamento dei materiali con l’aliquota applicabile alle attrezzature varie (percentuale del 40%) e la scaffalatura metallica come impianti specifici per le lavorazioni metalliche (percentuale del 12%).
Gli stampi che la società mette a disposizione di una ditta fornitrice di contenitori rientrino nei costi inerenti l’attività d’impresa (R.M.1262 del 08/09/1979).


SILOS IN MATERIALE FERROSO O PLASTICO

I coefficienti di ammortamento per silos in materiale ferroso o plastico previsti per le industrie operanti nel settore della brillatura del riso, in quanto "fabbricati destinati all’industria", possono essere utilizzati da tutte le imprese manifatturiere che fanno uso di tali beni (R.M.1718 del 19/11/1979).


SILOS UTILIZZATI DA IMPRESE PRODUTTRICI DI ALIMENTI ZOOTECNICI

I silos utilizzati da imprese produttrici di alimenti zootecnici classificabili nel gruppo II della tabella allegata al D.M.29/10/1974, sono ammortizzabili con i coefficienti indicati nel gruppo V, come modificato dal D.M.22/10/1979 (R.M.74 del 22/03/1980).


IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Gli impianti di depurazione non costituiscono una categoria omogenea alla quale si possa applicare un unico coefficiente di ammortamento, con la conseguenza della necessaria applicazione del coefficiente previsto per le vasche e di quello previsto per le attrezzature (R.M. 162 dell’01/02/1980).


IMPRESE DI TRASPORTO CONTO TERZI

Un’impresa che svolge trasporto conto terzi all’interno di aziende, deve applicare i coefficienti di ammortamento di cui al Gruppo XVIII - specie nona della tabella di cui al D.M. 29.10.71 (R.M. 1020 del 27/05/1981).


EDIFICI COMMERCIALI IN PREFABBRICATO

Il coefficiente di ammortamento applicabile agli edifici commerciali in prefabbricato è quello previsto dalla tabella allegata al DM 29/10/74 con riferimento alla voce "Fabbricati destinati all’industria" a seconda delle varie specie e gruppi di industrie di appartenenza (R.M.1576 del 05/03/1984).


VASCHE IN MATERIALE FERROSO E PLASTICO PER LO STOCCAGGIO DI VINI

Le vasche in materiale ferroso e plastico usate per lo stoccaggio di vini da parte delle aziende aventi come oggetto la produzione e la commercializzazione di bevande vinose e alcoli sono assimilabili ai silos di cui al D.M.27/04/1979 (R.M.85 del 01/06/1984).


IMPIANTI DI PARAFULMINI E DI ANTINCENDIO. GRUPPI DI CONTINUITÀ E/O ALIMENTATORI PER MISURATORI FISCALI. ANTENNE TV CENTRALIZZATE.

Gli impianti di parafulmini e antincendio non rivestono carattere di specificità e vanno, pertanto, ammortizzati come impianti generici. I gruppi di continuità e/o alimentatori per misuratori fiscali devono essere equiparati ai misuratori fiscali ai fini del coefficiente di ammortamento. Le antenne TV centralizzate devono essere trattate come gli impianti dei telefoni, citofoni e campanelli considerati impianti specifici (R.M. 492 del 07/05/1985).


MAGAZZINO ROBOTTIZATO

Il magazzino robottizato, impiegato dall’impresa per accentrare la produzione in un unico punto dal quale è spedita ai clienti, costituisce un tutto unitario. Pertanto le parti componenti (nastri trasportatori robottizati, torri di accumulo, smistatrice e calcolatrice) non sono dotati di autonomia tecnico-funzionale, ma costituiscono parte di un unico complesso e come tali devono essere ammortizzati (R.M. 1285 del 09/02/1985).


VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO PROMISCUO DI COSE E PERSONE

I veicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente, devono essere assimilati, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, alle autovetture (R.M.129 del 29/07/1999).


IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

In merito ad immobili detenuti allo scopo di percepire canoni di locazione l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora l’immobile è strumentale per natura esso può essere ammortizzato. Il coefficiente di ammortamento da applicare è quello stabilito per il settore di attività dell’impresa locatrice (R.M. 56/E del 09/04/2004).

 
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