BASE IMPONIBILE IVA

COME VIENE DETERMINATA

Aggiornato al 07.01.2009

Di seguito vengono esaminate le principali disposizioni in merito alla formazione della base imponibile tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R.633/72 e successive modificazione.


BASE IMPONIBILE (ART.13 DPR 633/72)

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita:

  • dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali;
  • dagli oneri e spese inerenti l’esecuzione del contratto;
  • dai debiti e altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente;
  • dalle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.


CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da considerare ai fini del calcolo della base imponibile è rappresentato dal prezzo che il compratore del bene o il committente del servizio deve al venditore o al prestatore del servizio.

La regola vale anche nei seguenti casi:

  • l’acquirente di un bene riceve un finanziamento dal venditore a tasso zero e il venditore, per un accordo con il finanziatore riscuote un prezzo ridotto rispetto al prezzo di vendita (Corte di Giustizia, CE 15/05/2001, C-34/99);
  • l’acquirente paga con carta di credito e la società emittente trattiene al venditore una percentuale a titolo di commissione remunerativa (Corte di Giustizia CE, 25/05/1993, c-18/92).


CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, il corrispettivo è dato dall’ indennizzo comunque denominato.

Nel caso di passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente per beni acquistati o venduti in esecuzione di contratti di commissione, il corrispettivo è dato:

  • commissione per l’acquisto dal prezzo d’acquisto aumentato della provvigione;
  • commissione per la vendita dal prezzo di vendita diminuito della provvigione.

Nel caso di prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, il corrispettivo è dato:

  • dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione;
  • dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Il corrispettivo è dato dal valore normale dei beni o servizi, nei seguenti casi:

  • cessioni gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • destinazione dei beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro che esercitano arti o professioni o a finalità estranee all’impresa o all’arte e alla professione;
  • assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto, incluse le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni
  • cessione di beni per i quali, all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta;
  • operazioni permutative.

La base imponibile è costituita dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione.


NOZIONE DI VALORE NORMALE

Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.


ONERI E SPESE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Sono compresi nella base imponibile.


DEBITI O ALTRI ONERI VERSO TERZI ACCOLLATI AL CESSIONARIO O AL COMMITTENTE

Sono compresi nella base imponibile.


INTEGRAZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE CON I CORRISPETTIVI DOVUTI DA ALTRI SOGGETTI

Sono comprese nella base imponibile.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net