IL FACTORING

LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FACTORING

Aggiornato al 24.02.2015

Il termine factoring deriva dall’inglese to factor che significa colui che agisce per conto di altri.

Il factoring è un contratto mediante il quale un’azienda cede ad una società di factoring tutti i crediti che essa vanta nei confronti dei propri clienti derivanti dalle vendite con pagamento differito. La cessione può riguardare anche crediti futuri.

La società di factoring, dietro pagamento di un compenso, si assume l’incarico di riscuotere tali crediti e può fornire anche servizi accessori di assistenza e consulenza.

La disciplina giuridica del factoring è riconducibile alla cessione del credito d’impresa contenuta nella L. n.52 del 21/02/1991.

La cessione avviene normalmente con clausola pro-solvendo. In altre parole la società di factoring acquista i crediti dell’imprenditore cedente con diritto di rivalsa, per cui, se il debitore ceduto non paga alla scadenza, essa può rivalersi sul cedente e farsi rimborsare quanto ha anticipato allo stesso.

La cessione può, però, avvenire anche con clausola pro-soluto, anche se questa eventualità è meno frequente. In questo caso, qualora il debitore ceduto non dovesse pagare alla scadenza, la società di factoring non può rivalersi sul cedente. In altre parole, la società di factoring assume il rischio e l’ onere di insolvenza del debitore ceduto e garantisce al cedente il buon esito delle sue vendite.

La cessione del credito si perfeziona con il consenso dei contraenti (impresa cedente e società di factoring o factor) indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla sua conoscenza della cessione.

Se oggetto della cessione sono crediti futuri l’effetto traslativo si ha solamente nel momento in cui il credito stesso sorge.


La società di factoring può:

  • accreditare l’importo dei crediti ceduti, al netto delle commissioni percepite, solamente alla loro scadenza. Si parla in questo caso di maturity factoring;
  • accreditare una parte dell’importo dei crediti ceduti subito e trattenere la differenza per eventuali resi di merci, abbuoni, sconti e contestazioni. Tale differenza viene accreditata alla scadenza dei crediti, al netto di eventuali resi e abbuoni e sempre al netto delle commissioni percepite e, in questo caso, anche degli interessi relativi al tempo di anticipo. Si parla in questo caso di conventional factoring;

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Le funzioni che svolge una società di factoring sono molteplici:

  • effettua una valutazione della solvibilità della clientela dell’azienda che cede i propri crediti;
  • si occupa dell’ amministrazione dei crediti ceduti dall’azienda con una conseguente riduzione, per quest’ultima, dei costi di amministrazione poiché sarà la società di factoring a doversi occupare della richiesta di informazioni presso i clienti, dell’invio di solleciti, del sostenimento di spese di incasso, ecc..;
  • svolge una funzione di smobilizzo quando anticipa una parte dei crediti ceduti;
  • svolge una serie di servizi accessori di consulenza ed assistenza nei confronti dell’impresa che cede i propri crediti;
  • se la cessione avviene pro-soluto garantisce il buon fine dei crediti.

 
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