CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA

LE NORME GIURIDICHE IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA

Aggiornato al 24.02.2015

La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, contenuta nella L.21/2/91 n.52, rappresenta una particolare casistica della più ampia cessione di crediti che è disciplinata agli articoli dal 1260 al 1267 del Codice civile.


Tale disciplina si applica nel caso in cui:

  • il cedente è un imprenditore;
  • il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa;
  • i crediti ceduti sono crediti pecuniari che sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’ esercizio dell’impresa. La cessione, inoltre, deve avvenire verso corrispettivo. Vengono, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione della legge i crediti che non hanno per oggetto una somma di denaro e i crediti estranei all’attività imprenditoriale.

Nulla viene detto, invece, in merito al debitore ceduto che potrà essere tanto un imprenditore che un privato.

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I crediti ceduti possono essere presenti o futuri. I crediti, presenti o futuri, possono essere ceduti anche in massa.

La cessione in massa di crediti futuri può avere per oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.

Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.


Nel caso in cui il cessionario (banca o intermediario finanziario) abbia pagato in tutto in in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

  • agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
  • al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
  • al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento.

Il pagamento compiuto dal debitore al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

 
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