GLI UTILI NELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'ASSOCIATO
Il Codice civile, all’ art.2549, che contiene la nozione di associazione in partecipazione , prevede espressamente che l’associato, a fronte del proprio apporto, ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa dell’associante o di uno o più affari.
Per quanto riguarda le regole circa la determinazione di tale partecipazione agli utili le norme giuridiche non forniscono ulteriori precisazioni.
Normalmente la partecipazione agli utili da parte dell’associato è fissata in misura percentuale
Esempio:
Partecipazione agli utili spettante all’associato pari al 15% degli utili netti risultati dal bilancio dell’impresa.
Utile netto risultante dal bilancio: 45.000 euro.
Utile spettante all’associato: 45.000 x 15% = 6.750 euro.
Tuttavia, nulla esclude, che le parti possano stabilire in contratto una diversa modalità di attribuzione dell’utile.
Tra le varie alternative vi è la possibilità:
- di attribuire all’associato una
somma fissa
da prelevare sugli utili netti e fissare, sulla parte restante di utili, una
percentuale;
Esempio:
Partecipazione agli utili spettante all’associato pari a 5.000 euro da prelevare dagli utili netti risultati dal bilancio, più una percentuale del 15% sulla parte restante di utili.
Utile netto risultante dal bilancio: 45.000 euro.
Utile spettante all’associato: 5.000 + (45.000 - 5.000) x 15% = 5.000 + 6.000 = 11.000.
- di attribuire una certa
percentuale
di partecipazione agli utili con la fissazione di un
tetto massimo.
Esempio:
Partecipazione agli utili spettante all’associato pari al 15% degli utili netti risultanti dal bilancio con un limite massimo di 10.000 euro.
Utile netto risultante dal bilancio: 80.000 euro.
Utile spettante all’associato in base alla percentuale: 80.000 x 15% = 12.000.
Utile effettivamente attribuito all’associato 10.000 euro.
Più dubbia risulta la possibilità di stabilire in contratto, a favore dell’associato, una somma fissa che non sia in alcun modo correlata con gli utili (Esempio: somma spettante all’associato pari a 15.000 euro). Tale soluzione sarebbe, secondo alcuni orientamenti, ammissibile in caso di associazione con apporto di solo lavoro (che a partire dal 2015 non è più ammissibile nel caso di associato persona fisica).
Altrettanto dubbia è la possibilità di legare il corrispettivo spettante all’associato, anziché agli utili, ai ricavi (Esempio: corrispettivo spettante all’associato 5% dei ricavi risultati dal bilancio). Infatti, se da una parte la norma lascia un largo margine di pattuizione alle parti, è altrettanto vero che essa parla espressamente di utili e che l’entità dei ricavi potrebbe non essere strettamente collegata con quella degli utili dato che ricavi molto elevati non necessariamente stanno a significare utili altrettanto elevati e viceversa.
Prima che venga predisposto il rendiconto è possibile attribuire all’associato degli acconti sugli utili in base a quanto espressamente stabilito nel contratto, salvo poi eseguire l’eventuale conguaglio al momento in cui viene approntato il rendiconto.
Caratteristiche dell’associazione in partecipazione
Le perdite nell’associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione e IVA
Trattamento fiscale dell’associazione in partecipazione
Trattamento previdenziale dell’associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione: scritture contabili
Scritture contabili associato in partecipazione
Associazione in partecipazione con apporto di capitale
Associazione in partecipazione solo lavoro
Associazione in partecipazione: perdite
Associazione in partecipazione per uno o più affari
Fac simile contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale