GLI UTILI NELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'ASSOCIATO

Aggiornato al 01.09.2017

Il Codice civile, all’ art.2549, che contiene la nozione di associazione in partecipazione , prevede espressamente che l’associato, a fronte del proprio apporto, ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa dell’associante o di uno o più affari.

Per quanto riguarda le regole circa la determinazione di tale partecipazione agli utili le norme giuridiche non forniscono ulteriori precisazioni.

Normalmente la partecipazione agli utili da parte dell’associato è fissata in misura percentuale


Esempio:
Partecipazione agli utili spettante all’associato pari al 15% degli utili netti risultati dal bilancio dell’impresa.
Utile netto risultante dal bilancio: 45.000 euro.
Utile spettante all’associato: 45.000 x 15% = 6.750 euro.


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Tuttavia, nulla esclude, che le parti possano stabilire in contratto una diversa modalità di attribuzione dell’utile.


Tra le varie alternative vi è la possibilità:

  • di attribuire all’associato una somma fissa da prelevare sugli utili netti e fissare, sulla parte restante di utili, una percentuale;

    Esempio:
    Partecipazione agli utili spettante all’associato pari a 5.000 euro da prelevare dagli utili netti risultati dal bilancio, più una percentuale del 15% sulla parte restante di utili.
    Utile netto risultante dal bilancio: 45.000 euro.
    Utile spettante all’associato: 5.000 + (45.000 - 5.000) x 15% = 5.000 + 6.000 = 11.000.


  • di attribuire una certa percentuale di partecipazione agli utili con la fissazione di un tetto massimo.

    Esempio:
    Partecipazione agli utili spettante all’associato pari al 15% degli utili netti risultanti dal bilancio con un limite massimo di 10.000 euro.
    Utile netto risultante dal bilancio: 80.000 euro.
    Utile spettante all’associato in base alla percentuale: 80.000 x 15% = 12.000.
    Utile effettivamente attribuito all’associato 10.000 euro.


Più dubbia risulta la possibilità di stabilire in contratto, a favore dell’associato, una somma fissa che non sia in alcun modo correlata con gli utili (Esempio: somma spettante all’associato pari a 15.000 euro). Tale soluzione sarebbe, secondo alcuni orientamenti, ammissibile in caso di associazione con apporto di solo lavoro (che a partire dal 2015 non è più ammissibile nel caso di associato persona fisica).

Altrettanto dubbia è la possibilità di legare il corrispettivo spettante all’associato, anziché agli utili, ai ricavi (Esempio: corrispettivo spettante all’associato 5% dei ricavi risultati dal bilancio). Infatti, se da una parte la norma lascia un largo margine di pattuizione alle parti, è altrettanto vero che essa parla espressamente di utili e che l’entità dei ricavi potrebbe non essere strettamente collegata con quella degli utili dato che ricavi molto elevati non necessariamente stanno a significare utili altrettanto elevati e viceversa.

Prima che venga predisposto il rendiconto è possibile attribuire all’associato degli acconti sugli utili in base a quanto espressamente stabilito nel contratto, salvo poi eseguire l’eventuale conguaglio al momento in cui viene approntato il rendiconto.

 
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