ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E IVA

IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Aggiornato al 01.09.2017

Il DPR 633/72, che contiene la disciplina dell’IVA, si occupa del contratto di associazione in partecipazione esclusivamente con riferimento al caso nel quale l’apporto è costituito da solo lavoro .

A tal fine l’ art.5, che stabilisce cosa debba intendersi per esercizio di arti e professioni, precisa che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Di conseguenza, in tale situazione, i compensi spettanti all’associato non sono soggetti ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo.

Ricordiamo, a tal fine, che, a partire dal 25/06/2015 l’apporto non può essere rappresentato da lavoro nel caso in cui l’ associato sia una persona fisica. Tale eventualità rimane solamente per i contratti già stipulati fino alla loro scadenza.

Quindi, allo stato attuale, in caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, dato che l’associato è sempre una persona giuridica, l’utile a lui attribuito è soggetto ad IVA.


Invece, per i contratti stipulati prima del 25/06/2015 e non ancora scaduti, le regole in materia di IVA saranno le seguenti:

  • se l’associato è un privato che non esercita un’attività d’impresa o non esercita un lavoro autonomo, l’utile a lui attribuito non è assoggettato ad IVA;
  • se l’associato è un soggetto che esercita in via abituale altre attività di lavoro autonomo, l’utile a lui attribuito è soggetto ad IVA;
  • se l’associato è un soggetto che esercita attività d’impresa l’utile a lui attribuito è soggetto ad IVA.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Nulla viene disposto, invece, dal DPR 633/72 in merito ai contratti di associazione in partecipazione aventi oggetti diversi dalla prestazione di opere e servizi. Per questa ragione, come ricorda la RM 62 del 2005, occorre far riferimento ai principi generali fissati dalla norma e verificare la presenza o meno dei requisiti per l’applicabilità dell’imposta.

A tale proposito l’art.1 del DPR 633/72 stabilisce che l’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’ esercizio di arti e professioni .

Di conseguenza, l’apporto di capitali a titolo di proprietà e l’apporto misto di capitali e lavoro effettuato nell’ambito dell’attività di impresa sono operazioni imponibili ai fini IVA.

Va però ricordato che, qualora l’apporto è rappresentato da denaro, come spesso accade nei contratti aventi per oggetto l’apporto di capitali, l’IVA non va applicata in quanto l’art.2 del DPR 633/72, al comma 3, prevede espressamente che non sono considerate cessioni di beni quelle aventi per oggetto denaro.Di conseguenza, l’erogazione di utile all’associato, che costituisce una cessione di denaro, non assume rilevanza fiscale ai fini IVA.

Nei casi nei quali occorre applicare l’IVA sull’apporto di beni, la base imponibile è rappresentata dal valore normale del bene.


Ricapitoliamo, in una tabella, le diverse casistiche ai fini IVA:


Associazione in partecipazione e IVA

 
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