ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

LE NORME DEL CODICE CIVILE SULL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Aggiornato al 01.09.2017

L’associazione in partecipazione è disciplinata dall’ art.2549 e seguenti del Codice civile.

Esso è un contratto mediante il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.


Nell’associazione in partecipazione i contraenti sono due:

  • l’associante che è un imprenditore;
  • l’associato che effettua un apporto nell’impresa dell’associante, avendo così il diritto a partecipare agli utili di questa o di uno o più affari.

Nell’associazione in partecipazioni non si costituisce, come nelle società, un ente distinto dai soci avente una propria denominazione e una propria autonomia patrimoniale.


L’apporto dell’associato può esser costituito esclusivamente da capitali che potranno essere rappresentati da:

  • denaro. Questo rappresenta il tipo di apporto più frequente;
  • beni immobili o beni mobili apportati in proprietà;
  • beni immobili o beni mobili apportati in godimento, ipotesi questa meno frequente, ma sempre possibile.

Fino al 25/06/2015 l’apporto poteva essere rappresentato anche da lavoro , nel qual caso l’associato si limitava ad apportare nell’impresa il proprio lavoro o i propri servizi in forma autonoma. Tale possibilità è stata abrogata dal D.Lgs.15/06/2016 n.81, per quanto riguarda le persone fisiche. Pertanto, attualmente, l’apporto non può essere rappresentato, nemmeno in parte, da prestazione di lavoro, in caso di persone fisiche, e quindi è venuta meno anche la possibilità di associazione con apporto misto, ovvero in parte di capitale e in parte di lavoro.

Rimane la possibilità di un’associazione con apporto di lavoro o con apporto misto nel caso in cui l’associato sia una persona giuridica.

Per i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti prima del 25/06/2017 rimane la possibilità di apporto di lavoro anche nel caso in cui l’associato sia una persona fisica fino alla cessazione del contratto.


Il contratto di associazione può essere stipulato con qualsiasi forma. La forma scritta è necessaria solamente se l’apporto è costituito da:

  • beni immobili;
  • diritti reali su beni immobili;
  • godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari a tempo indeterminato o per un periodo superiore a 9 anni.

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In questi casi il contratto deve essere redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità. Tuttavia la forma scritta e la registrazione del contratto sono sempre necessari a fini fiscali. Inoltre, a fini probatori tra le parti e nei confronti di terzi, è sempre preferibile che esso sia stipulato per iscritto.

L’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati, salvo che non esista un patto contrario (art.2550 Codice civile).

I terzi acquistano diritti e assumo obbligazioni solamente verso l’associante. Inoltre la gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Tuttavia il contratto può stabilire quale controllo può esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui è stata contratta l’associazione.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

L’associato partecipa sia agli utili che alle perdite. In genere egli partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, salvo patto contrario. In ogni caso le perdite sono limitate all’entità dell’apporto.

Il contratto di associazione deve anche prevedere, nel caso di apporto di capitali a titolo di proprietà, come debba avvenire la restituzione dell’apporto al termine del contratto. Mentre se l’apporto di beni viene effettuato in godimento, alla conclusione del contratto, l’associante dovrà restituire all’associato esattamente gli stessi beni ricevuti.

 
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