ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PER UNO O PIU' AFFARI

COME DETERMINARE LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O ALLE PERDITE DELL'ASSOCIATO

Aggiornato al 01.09.2017

Secondo quanto dispone l’art.2549 del Codice civile, l’ associazione in partecipazione è il contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l’associato partecipi agli utili dell’impresa dell’associante, il calcolo la somma dovuta al primo viene effettuato in base al risultato netto risultante dal Conto economico.

Più complesso è il calcolo dell’utile (o della perdita) da attribuire all’associato se egli ha diritto alla partecipazione al risultato di uno o più affari.

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In genere, questo tipo di partecipazione, ha una durata piuttosto breve e, dal punto di vista contabile, il risultato dell’affare può essere determinato extracontabilmente, cioè al di fuori della contabilità generale.

A tal fine occorre predisporre un prospetto denominato Merci in partecipazioni nel quale andranno riportati i soli costi e i soli ricavi relativi agli affari conclusi in partecipazione.

Se gli accordi lo prevedono è possibile includere tra i costi anche una quota delle spese generali dell’impresa poiché, nel concludere gli affari oggetto dell’associazione in partecipazione, viene impiegata la struttura organizzativa dell’impresa dell’associante.

In questo modo sarà possibile calcolare l’utile o la perdita relativi all’affare o agli affari in partecipazione. Tale risultato andrà quindi ripartito tra le parti a seconda di quanto stabilito in contratto.

 
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