TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

IL TRATTAMENTO AI FINI INPS ED INAIL DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Aggiornato al 16.01.2014
Il D.Lgs.15/06/2016 ha escluso la possibilità di concludere contratti di associazione in partecipazione in cui l’associato, persona fisica, effettui l’apporto di lavoro. Per i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti prima del 25/06/2017 rimane la possibilità di apporto di lavoro anche nel caso in cui l’associato sia una persona fisica fino alla cessazione del contratto.

Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS e a pagare i relativi contributi gli associati che effettuano apporti esclusivamente di lavoro, la cui partecipazione agli utili fiscalmente è qualificata come redditi di lavoro autonomo. La sola eccezione a tale regola è rappresentata dagli iscritti ad albi professionali.

Quindi, l’obbligo di iscrizione sussiste per l’associato che apporta solamente lavoro e non è iscritto ad albi professionali.


L’obbligo di iscrizione non sussiste nei seguenti casi:

  • associato che apporta solo lavoro ed è iscritto ad un albo professionale;
  • associato che apporta solo capitali;
  • associato che apporta capitali e lavoro;
  • associato che apporta solo lavoro se è un familiare dell’associante.

L’iscrizione alla Gestione separata INPS deve essere fatta da parte dell’associato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

La base imponibile per il calcolo dei contributi corrisponde all’imponibile fiscale.

La misura dei contributi dovuti è pari:

  • al 27,72% per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non sono pensionati;
  • al 10% per i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati.

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I contributi dovuti sono:

  • per il 55% a carico dell’ associante;
  • per il 45% a carico dell’ associato.

Essi vanno versati dall’associante, sia per la parte a suo carico che per la parte a carico dell’associato, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento degli utili.

Gli associati in partecipazione che apportano una prestazione di lavoro soggetta a rischio sono tenuti anche all’iscrizione all’ INAIL. Il versamento dei premi va fatto entro il 16 febbraio dell’anno successivo da parte dell’associante.

 
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