LE PERDITE NELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIATO ALLE PERDITE

Aggiornato al 01.09.2017

Nel contratto di associazione in partecipazione, l’art.2553 del Codice civile stabilisce che, salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.


La norma fissa, quindi, due regole ben precise:

  • l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili. Questa norma può essere, però, derogata dalle parti che in contratto possono stabilire anche una diversa partecipazione alle perdite da parte dell’associato rispetto alla partecipazione agli utili e possono anche prevedere che l’associato sia completamente esonerato dalla partecipazione alle perdite;

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    Esempi:

    • il contratto prevede che l’associato partecipi agli utili nella misura del 15%, ma non prevede nulla in merito alla partecipazione alle perdite. Egli quindi partecipa alle perdite sempre nella misura del 15%;
    • il contratto prevede che l’associato partecipi agli utili nella misura del 15%, ma partecipi alle perdite nella sola misura del 5%;
    • il contratto prevede che l’associato partecipi agli utili nella misura del 15%, ma non partecipi alle perdite.

  • l’associato, in ogni caso, partecipa alle perdite in misura non superiore rispetto al valore del suo apporto. Questa norma non può essere derogata dalle parti, pertanto il contratto non può mai prevedere una partecipazione alle perdite dell’associato superiore al valore del suo apporto.


    Esempio:
    il contratto prevede una partecipazione agli utili e alle perdite dell’associato pari al 15%. Egli ha apportato un bene del valore di 10.000 euro. Le perdite dell’esercizio ammontano a 80.000 euro. La sua quota di partecipazione alle perdite sono pari a 12.000 euro (80.000 x 15%). Egli, per effetto della disposizione di legge, partecipa alla perdita nella misura massima di 10.000 euro.


 
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