TRATTAMENTO FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Aggiornato al 01.09.2017

Ai fini di un corretto inquadramento fiscale del contratto di associazione in partecipazione è necessario individuare la natura dell’apporto.


APPORTO COSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DA LAVORO (art.53 TUIR)

Se l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da prestazione di opere o servizi , l’importo ad esso relativo è:

  • per l’associato tassato come reddito di lavoro autonomo;
  • per l’associante deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa in base al principio di competenza economica ed indipendentemente dall’imputazione a Conto economico, come spese per prestazione di lavoro.

    Affinché l’associante possa dedurre dal reddito d’impresa le somme corrisposte all’associato (CM 50/2002) è necessario che:

    • il contratto risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
    • il contratto contenga la specificazione dell’apporto;
    • gli associati non siano familiari dell’associante.


Se l’associante è un sostituto d’imposta e l’associato è una persona fisica priva di partita IVA o un lavoratore autonomo, egli è tenuto ad operare sul reddito corrisposto all’associato una ritenuta a titolo di acconto del 20%. Dunque la ritenuta non va operata se l’associato è un imprenditore individuale o una società.

Ricordiamo che a partire dal 25/06/2015 i contratti di associazione in partecipazione con solo apporto di lavoro possono essere stipulati solamente quando l’associato è una persona giuridica. Per quanto riguarda le persone fisiche continuano a produrre effetti i contratti già stipulati e non ancora cessati.


APPORTO DI CAPITALI O MISTO

In tutti i casi diversi da quello in cui l’apporto è costituito esclusivamente da prestazione di opere e servizi, quindi nei casi in cui l’apporto è costituito da denaro o da beni o si tratta di un apporto misto l’importo ad esso relativo è:

  • per l’ associato tassato come reddito di capitali ed è assimilato ai dividendi con un trattamento fiscale che varia a seconda dell’entità dell’apporto (art.44 TUIR);
  • per l’associante indeducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa (art.109, comma 9, TUIR).

La tassazione del reddito in capo all’associato segue regole diverse a seconda che il contratto di associazione in partecipazione sia qualificato o meno.

Il contratto di associazione in partecipazione si considera qualificato se l’apporto supera determinate soglie, che variano a seconda delle caratteristiche dell’associante e che riepiloghiamo nella tabella che segue.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Associante:

  • Impresa in contabilità ordinaria non quotata in borsa.

    Il contratto è qualificato se il valore dell’apporto è maggiore del 25% del patrimonio netto contabile dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.

  • Impresa in contabilità ordinaria quotata in borsa.

    Il contratto è qualificato se se il valore dell’apporto è maggiore del 5% del patrimonio netto contabile dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.

  • Impresa in contabilità semplificata.

    Il contratto è qualificato se

    • delle rimanenze finali di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    • delle rimanenze di opere, servizi e lavori in corso di durata ultrannuale;
    • del costo fiscalmente riconosciuto dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti.


Se l’associato è una persona fisica che non esercita attività d’impresa l’importo percepito viene tassato:

  • nella misura del 58,14% se il contratto è qualificato;
  • con una ritenuta a titolo d’imposta praticata dall’associante nella misura del 20% se il contratto non è qualificato.

Se l’associato è un’impresa individuale o una società di persone residenti nel territorio dello Stato l’importo confluisce alla formazione del reddito d’impresa soggetto a tassazione nella misura del 58,14%.

Se l’associato è una società di capitali residente nel territorio dello Stato l’importo confluisce alla formazione del reddito d’impresa soggetto a tassazione nella misura del 5% (art.89, comma 2, TUIR).

 
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