TRATTAMENTO FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Ai fini di un corretto inquadramento fiscale del contratto di associazione in partecipazione è necessario individuare la natura dell’apporto.
APPORTO COSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DA LAVORO (art.53 TUIR)
Se l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da prestazione di opere o servizi , l’importo ad esso relativo è:
- per l’associato tassato come reddito di lavoro autonomo;
- per l’associante
deducibile
ai fini della determinazione del reddito d’impresa in base al principio di
competenza economica
ed indipendentemente dall’imputazione a
Conto economico, come spese per prestazione di lavoro.
Affinché l’associante possa dedurre dal reddito d’impresa le somme corrisposte all’associato (CM 50/2002) è necessario che:
- il contratto risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- il contratto contenga la specificazione dell’apporto;
- gli associati non siano familiari dell’associante.
Se l’associante è un sostituto d’imposta e l’associato è una persona fisica priva di partita IVA o un lavoratore autonomo, egli è tenuto ad operare sul reddito corrisposto all’associato una ritenuta a titolo di acconto del 20%. Dunque la ritenuta non va operata se l’associato è un imprenditore individuale o una società.
Ricordiamo che a partire dal 25/06/2015 i contratti di associazione in partecipazione con solo apporto di lavoro possono essere stipulati solamente quando l’associato è una persona giuridica. Per quanto riguarda le persone fisiche continuano a produrre effetti i contratti già stipulati e non ancora cessati.
APPORTO DI CAPITALI O MISTO
In tutti i casi diversi da quello in cui l’apporto è costituito esclusivamente da prestazione di opere e servizi, quindi nei casi in cui l’apporto è costituito da denaro o da beni o si tratta di un apporto misto l’importo ad esso relativo è:
- per l’ associato tassato come reddito di capitali ed è assimilato ai dividendi con un trattamento fiscale che varia a seconda dell’entità dell’apporto (art.44 TUIR);
- per l’associante indeducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa (art.109, comma 9, TUIR).
La tassazione del reddito in capo all’associato segue regole diverse a seconda che il contratto di associazione in partecipazione sia qualificato o meno.
Il contratto di associazione in partecipazione si considera qualificato se l’apporto supera determinate soglie, che variano a seconda delle caratteristiche dell’associante e che riepiloghiamo nella tabella che segue.
Associante:
- Impresa in contabilità
ordinaria
non quotata in borsa.
Il contratto è qualificato se il valore dell’apporto è maggiore del 25% del patrimonio netto contabile dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.
- Impresa in contabilità
ordinaria quotata in borsa.
Il contratto è qualificato se se il valore dell’apporto è maggiore del 5% del patrimonio netto contabile dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.
- Impresa in contabilità
semplificata.
Il contratto è qualificato se
- delle rimanenze finali di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- delle rimanenze di opere, servizi e lavori in corso di durata ultrannuale;
- del costo fiscalmente riconosciuto dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti.
Se l’associato è una persona fisica che non esercita attività d’impresa l’importo percepito viene tassato:
- nella misura del 58,14% se il contratto è qualificato;
- con una ritenuta a titolo d’imposta praticata dall’associante nella misura del 20% se il contratto non è qualificato.
Se l’associato è un’impresa individuale o una società di persone residenti nel territorio dello Stato l’importo confluisce alla formazione del reddito d’impresa soggetto a tassazione nella misura del 58,14%.
Se l’associato è una società di capitali residente nel territorio dello Stato l’importo confluisce alla formazione del reddito d’impresa soggetto a tassazione nella misura del 5% (art.89, comma 2, TUIR).
Caratteristiche dell’associazione in partecipazione
Gli utili nell’associazione in partecipazione
Le perdite nell’associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione e IVA
Trattamento previdenziale dell’associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione: scritture contabili
Scritture contabili associato in partecipazione
Associazione in partecipazione con apporto di capitale
Associazione in partecipazione solo lavoro
Associazione in partecipazione: perdite
Associazione in partecipazione per uno o più affari
Contabilità semplificata - nuovi limiti
Contabilità semplificata
Contabilità ordinaria
Fac simile contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale