AUTOTRASPORTATORI: REGIME DEI TRIMESTRALI SPECIALI

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME DEI TRIMESTRALI SPECIALI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Aggiornato al 13.02.2023

L’art.74, comma 4, del DPR 633/72 prevede un regime speciale di liquidazione dell’IVA per alcune categorie di contribuenti, regime che prende il nome di trimestrali speciali.


SOGGETTI AMMESSI

Tra i soggetti ammessi a tale regime vi sono gli autotrasportatori di merci per conto terzi iscritti al relativo albo.

Gli autotrasportatori di merci per conto terzi sono ammessi a tale regime a condizione che siano effettivamente iscritti nell’albo previsto dalla L.6 giugno 1974 n.298.

Possono usufruire del regime agevolato anche le cooperative e i consorzi iscritti nel medesimo albo, qualora concludano i contratti di trasporto in nome proprio seppure nell’interesse dei propri associati (C.M.328 del 20/12/1995).

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione gli autotrasportatori di cose in conto proprio, e gli autotrasportatori di merci per conto terzi non iscritti nell’albo nazionale e non titolari dell’apposita autorizzazione al trasporto richiesta dalla legge 298/1974 (C.M.328 del 20/12/1995).

Tuttavia le imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi possono fruire delle previste agevolazioni anche in mancanza dell’apposita autorizzazione (prevista alla legge n.298/1974) nei casi in cui la stessa non è prescritta dalle disposizioni normative vigenti (C.M. 198 del 1996).


AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

La disciplina agevolata si applica alle operazioni strettamente inerenti all’esercizio dell’autotrasporto, quindi:

  • i servizi di trasporto in senso stretto;
  • le eventuali cessioni di beni strumentali (esempio: automezzi);
  • le prestazioni ad essi naturalmente connesse o accessorie ai sensi dell’art.12 del DPR n.633/72 e addebitate al committente nella medesima fattura (esempio: servizi di carico e scarico, refrigerazione, magazzinaggio, custodia e simili).

Se le stesse imprese effettuano prestazioni più complesse che comprendono anche servizi collaterali a quelli di trasporto o altre attività del tutto diverse da quelle dell’autotrasporto, le disposizioni agevolative si applicano solamente alle prestazioni di trasporto e a quelle connesse o accessorie a condizione che queste ultime siano distintamente descritte nei documenti e annotate separatamente nelle scritture contabili.

Il regime in esame è applicabile anche al caso di trasporto combinato intendendo con questa espressione il trasporto di mezzi per i quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano parte del tragitto su strada e parte per ferrovia o per via navigabile o per mare.

Il trasporto combinato costituisce una particolare fattispecie di servizi di autotrasporto con prestazioni connesse (C.M. 198/1996).

Il regime speciale è applicabile anche nel caso di prestazioni di autotrasporto rese da imprese in esecuzione di contratti subconcessi da altre imprese titolari, a loro volta, di contratti di autotrasporto per conto terzi, sempreché i soggetti contraenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma (C.M. 198/1996).


AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGIME

I soggetti in questione possono effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale qualunque sia il loro volume d’affari e non sono tenuti al pagamento degli interessi dell’1% previsti per i trimestrali per opzione.

Per avvalersi del regime non vi è l’obbligo di esercitare una specifica opzione.

I termini per le liquidazioni trimestrali coincidono con quelli previsti per i trimestrali per opzione salvo per quanto riguarda l’ultimo trimestre, la cui liquidazione va fatta entro il 16/02 dell’anno successivo e non in sede di dichiarazione annuale IVA.

Per quanto concerne le altre attività svolte dalle stesse imprese di autotrasporto e diverse da quelle che possono beneficiare della liquidazione trimestrale speciale, occorrerà:

  • tenere per esse una contabilità separata
oppure
  • annotarle distintamente.

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La relativa imposta deve essere liquidata e versata mensilmente o trimestralmente nei modi ordinari a seconda del loro complessivo ammontare, considerato distintamente da quello delle prestazioni di trasporto.


Esempio:
impresa che esercita attività di trasporto e attività del tutto diverse rispetto alle prime.

Volume d’affari attività di trasporto: 1.350.000 euro
Volume d’affari altre attività di prestazione di servizi: 250.000 euro.

L’attività di trasporto rientra sempre nel regime trimestrale speciale a prescindere dal volume d’affari conseguito.

Per le altre attività, poiché trattasi di attività di prestazione di servizi, non superando il limite di 500.000 euro, si può optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA ricordando che sulle somme dovute dovrà essere applicato l’interesse dell’1%.

Alla agevolazione appena vista si aggiunge la possibilità di registrare le fatture emesse in ciascun trimestre solare entro il trimestre solare successivo a quello di emissione facendo riferimento alla data di annotazione e non a quella di emissione.


Esempio:
fattura emessa nel mese di marzo
(I trimestre)
registrazione entro il 2° trimestre (aprile-guigno).
La fattura entrerà nella liquidazione dell’IVA del 2° trimestre.

Va sottolineato che si tratta di una facoltà riconosciuta agli autotrasportatori e non di un obbligo e che essa è del tutto autonoma rispetto a quella della liquidazione trimestrale dell’IVA.

La facoltà, inoltre, riguarda esclusivamente le attività di autotrasporto, così come definite in precedenza.


Va infine ricordato che, l’autotrasportatore per conto terzi può emettere una sola fattura per più prestazioni di servizi effettuate in ciascun trimestre solare nei confronti del medesimo committente.

Per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di autotrasporto il volume di affari ai fini IVA è costituito dalle operazioni effettuate e annotate nell’anno solare di riferimento secondo i criteri stabiliti dal regime speciale.

Per le operazioni diverse da quelle relative all’esercizio dell’autotrasporto si applicano i criteri generali per quanto riguarda l’annotazione delle relative fatture e la liquidazione dell’IVA.

 
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