FATTURAZIONE AUTOTRASPORTATORI

LE REGOLE FISCALI RELATIVE ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER CONTO TERZI

Aggiornato al 13.02.2023

Secondo quando dispone l’art.6 del DPR 633/72 le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti di trasporto si considerano effettuate al momento in cui sono rese.

Tuttavia, l’art.74 del DPR 633/72, comma 4, prevede che gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nello specifico albo possono:

  • emettere una sola fattura per le prestazioni effettuate nei confronti del medesimo committente in ciascun trimestre solare;
  • annotare le fatture emesse per le prestazioni di servizi, entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

La prima di queste disposizioni ha come finalità quella di semplificare gli adempimenti degli autotrasportatori che possono, qualora le prestazioni di trasporto intercorrono tra le stesse parti, raggrupparle emettendo un’unica fattura relativa a tutte le operazioni effettuate nel corso di ciascun trimestre.

La seconda disposizione, invece, trova la sua ragione di essere nel fatto che, di regola, gli autotrasportatori emettono la fattura una volta ultimata la prestazione e, di conseguenza, in un momento anteriore rispetto a quello nel quale avviene normalmente il pagamento del corrispettivo con la conseguenza che essi diverrebbero debitori dell’imposta risultante dalla fattura anche in assenza del pagamento da parte del committente.


Esempio:
trasporti effettuati dalla Ditta Autotrasporti Rossi & C. snc nei confronti del committente Alfa Srl nel corso del primo trimestre per complessivi 10.000 euro.
Fattura emessa entro il mese di marzo dalla Ditta Autotrasporti Rossi & C. snc nei confronti della Alfa Srl per 10.000 euro + IVA 22% pari a 2.200 euro.

Occorre fare attenzione, però, in quanto la procedura agevolata sopra descritta non comporta alcuna deroga al principio secondo il quale la fattura deve essere emessa non oltre il pagamento del corrispettivo.

Di conseguenza il documento riepilogativo dovrà essere emesso non oltre tale termine e potrà comprendere anche prestazioni di trasporto non ancora pagate.

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Esempio:
I trimestre -
trasporti effettuati dalla Ditta Autotrasporti Rossi & C. snc nei confronti del committente Alfa Srl
15/01 – 7.000 euro
20/02 – 2.000 euro
15/03 – 1.000 euro
pagamento del trasporto di 7.000 euro da parte della ditta Rossi & C. snc il giorno 16/03.
Fattura emessa il 16/03 che potrà comprendere anche le prestazioni non ancora pagate.


Le fatture emesse dagli autotrasportatori in ciascun trimestre solare possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione.


Esempio:
trasporti effettuati dalla Ditta Autotrasporti Rossi & C. snc nei confronti del committente Alfa Srl nel corso del primo trimestre per complessivi 10.000 euro.
Fattura emessa entro il mese di marzo dalla Ditta Autotrasporti Rossi & C. snc nei confronti della Alfa Srl per 10.000 euro + IVA 22% pari a 2.200 euro.
Annotazione della fattura entro il secondo trimestre (entro il mese di giugno).

Bisogna però fare attenzione al fatto che il differimento dei termini di registrazione delle fatture emesse si applica solamente in campo IVA.

Quindi, per le imprese in contabilità ordinaria, la fattura emessa va registrata sul libro giornale sempre entro 60 giorni dalla data di emissione.


Esempio:
trasporti effettuati dalla Ditta Autotrasporti Rossi & C. snc nei confronti del committente Alfa Srl nel corso del primo trimestre per complessivi 10.000 euro. Fattura emessa entro il 31 marzo dalla Ditta Autotrasporti Rossi & C. snc nei confronti della Alfa Srl per 10.000 euro + IVA 22% pari a 2.200 euro.
Registrazione della fattura sul libro giornale entro il 30 maggio.
Annotazione della fattura, ai fini IVA, entro il 30 di giugno.

 
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