PERDITE SU CREDITI

QUANDO SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

Aggiornato al 07.06.2008
Per le nuove regole circa la deducibilità delle perdite su crediti si veda Deducibilità perdite su crediti.

Il quinto comma dell’art.101 del TUIR, in materia di perdite su crediti, prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che

In base a quanto disposto da tale norma:

  • la perdita è deducibile se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale;
  • la perdita è deducibile, in assenza di procedura concorsuale, solamente se risulta da elementi certi e precisi.

Esaminiamo la prima ipotesi, quella di procedure concorsuali. In questi casi esiste una presunzione assoluta circa la certezza della perdita. Le procedure concorsuali che consentono la deducibilità della perdita sono:

  • fallimento;
  • concordato preventivo;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria.

In tutti i casi di procedure concorsuali, la perdita deducibile è sempre e soltanto la parte di credito che si prevede di non poter incassare.

Ricordiamo che, nei casi di concordato preventivo, il debitore deve garantire il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari (oltre al pagamento integrale dei creditori privilegiati). Quindi la perdita non potrà mai essere superiore al 60% del valore nominale del credito.

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In tutti i casi nei quali non si è in presenza di una procedura concorsuale, la perdita deve risultare da elementi certi e precisi. Essa, deve essere analiticamente comprovata sulla base di una effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita (R.M.124 del 06/08/1976).

Pertanto è necessario dimostrare di aver fatto quanto era possibile per il recupero del credito. così, ad esempio, la perdita potrà essere considerata deducibile nel caso in cui sono state esperite infruttuosamente tutte le azioni legali per il recupero del credito o ancora in caso di esito negativo del pignoramento, o ancora nei casi di:

  • chiusura dei locali dell’impresa;
  • irreperibilità del debitore;
  • denuncia penale per truffa;
  • spese da sostenere per il recupero del credito eccessive rispetto all’importo del credito recuperabile.

Le perdite su crediti, in presenza di procedure concorsuali o di elementi certi e precisi, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (Art.106 TUIR, comma 2).

 
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