SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
COSA OCCORRE INDICARE IN QUESTA VOCE DEL CONTO ECONOMICO
Nel Conto economico, alla categoria
B) Costi della produzione
troviamo una serie di voci tra le quali:
10) ammortamenti e svalutazioni
....
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
Soffermiamoci su tale voce e cerchiamo di comprendere quali componenti di reddito vanno indicati tra le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.
Innanzitutto diciamo che sono crediti compresi nell’attivo circolante, i seguenti crediti:
- crediti verso clienti (C.II.1)
- crediti verso imprese controllate (C.II.2)
- crediti verso imprese collegate (C.II.3)
- crediti verso controllanti (C.II.4)
- crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti (C.II.5)
- crediti tributari (C.II.5-bis)
- imposte anticipate (C.II.5-ter)
- crediti verso altri (C.II.5-quater)
Le disponibilità liquide, invece, sono costituite da:
- depositi bancari e postali (C.IV.1)
- assegni (C.IV.2)
- denaro e valori in cassa (C.IV.3)
Pertanto nella voce Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide vanno indicati:
- gli accantonamenti e le svalutazioni di tutti i crediti indicati nell’attivo circolante (crediti verso clienti, verso controllate, verso collegate, verso controllanti, verso imprese sottoposte al controllo di controllanti e altri crediti)
- gli accantonamenti e le svalutazioni di tutte le poste iscritte tra le disponibilità liquide (depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa).
Soffermiamoci ora sull’esame delle svalutazioni relative ai crediti compresi nell’attivo circolante. I componenti di reddito che più di frequente compaiono in tale voce sono gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti di natura commerciale.
Le perdite realizzate su crediti, quindi quelle perdite che non derivano da una valutazione dei crediti, vanno indicate tra gli oneri diversi di gestione (B.14). Ad esempio questa situazione si verifica nel caso di perdite derivanti da un riconoscimento giudiziale del minor valore del credito rispetto a quello iscritto in bilancio o le perdite dovute a prescrizione di crediti o a cessione di crediti.
Non vanno indicate alla voce B.10.d neppure le svalutazioni di crediti immobilizzati che vanno indicati alla voce D.19- svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati.
Per quanto riguarda le svalutazioni relative alle disponibilità liquide precisiamo che, il denaro e i valori in cassa, sono sempre valutati al valore nominale: per tanto essi non possono mai generare delle svalutazioni da iscrivere alla voce B.10.d.
Per quanto riguarda, invece, depositi bancari e postali, assegni bancari e circolari e simili la valutazione va fatta al presumibile valore di realizzo. Esso, normalmente, coincide con il valore nominale, tuttavia si possono avere delle situazioni eccezionali di difficoltà di esigibilità, che rendono necessaria una svalutazione con la rilevazione del relativo componente negato di reddito alla voce B.10.d. (OIC 14)
Crediti assistiti da garanzie
Stralcio crediti inesigibili
Crediti verso clienti
Fondo svalutazione crediti
Accantonamento a fondo svalutazione crediti
Perdite su crediti
Perdite su crediti - casi particolari
Svalutazione crediti - riflessi sul conto economico
Svalutazione crediti - aspetti civilistici e fiscali
Accantonamento fondo svalutazione crediti
Presunto valore di realizzo - crediti in valuta
Deducibilità perdite su crediti