BANCA C/C

ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Aggiornato al 10.11.2009

Il Codice civile prevede, all’ art. 2424, che nell’attivo del bilancio siano espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da depositi bancari e postali aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine.

In bilancio i depositi bancari e postali devono essere indicati, nell’attivo, alla classe IV dell’attivo circolante nel modo seguente:



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
C – ATTIVO CIRCOLANTE
IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali



Tali depositi devono essere valutati in base al presumibile valore di realizzo, il quale, nella maggior parte dei casi, coincide con il valore nominale, salvo situazioni nelle quali vi sono difficoltà di esigibilità.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Il saldo dei conti correnti bancari al termine dell’esercizio deve tenere conto degli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e degli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo.


Esempio:
Saldo del c/c bancario al 30/12/ anno x – 3.000 euro
Bonifico disposto a favore dell’azienda in data 31/12/anno x – 1.000 euro anche se la comunicazione dell’accredito sul conto viene inviata dalla banca nell’anno x+1
Saldo del c/c bancario al 31/12/anno x – 4.000 euro

Non è ammessa la compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se essi hanno la stessa natura e sono tenuti presso la stessa banca.

 
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