ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

LORO ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Aggiornato al 30.07.2018

Secondo lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile le attrezzature devono essere indicate tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 3) denominata “attrezzature industriali e commerciali”.

Anche per le attrezzature valgono le considerazioni relative a tutte le voci di bilancio, in merito alla possibilità di un’ulteriormente suddivisione, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente, o di un possibile raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Le eventuali attrezzature destinate alla vendita sulla base una deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per le quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritte in un’apposita voce dell’attivo circolante.

Inoltre, in presenza di attrezzature concesse in locazione finanziaria queste devono essere indicate separatamente rispetto alle altre.

Le imprese che adottano gli IAS possono indicare le attrezzature insieme ai mobili. Lo IAS 16, infatti, riporta, esclusivamente a titolo di esempio un elenco di classi distinte da rilevare che prevede, per l’appunto, la classe “mobili e attrezzature”.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net