PERDITE SU CREDITI

CASI PARTICOLARI

Aggiornato al 07.06.2008
Per le nuove regole in materia di perdite su crediti si veda Deducibilità perdite su crediti.

Esaminiamo, in questo approfondimento, le regole fiscali sulla deducibilità delle perdite su crediti in tre ipotesi particolari:

  • crediti di modesto valore;
  • crediti esteri;
  • crediti assistiti da polizza assicurativa.


CREDITI DI MODESTO VALORE

Come è noto le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Per i crediti commerciali di modesto valore l’Amministrazione finanziaria ha ammesso, che la deduzione della relativa perdita nel periodo in cui essa si verifica, possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri.

Va osservato che un credito va considerato di importo modesto in relazione all’entità del portafoglio dell’impresa (R.M. 124 del 06/08/1976).


CREDITI ESTERI

Per quanto concerne i crediti vantati nei confronti di debitori esteri va osservato, innanzitutto che l’art.101 del TUIR non effettua alcuna distinzione in funzione della localizzazione del debitore. Pertanto, dalla lettera della norma, non emerge alcuna sostanziale differenziazione nella deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori esteri rispetto alle perdite su crediti verso debitori residenti in Italia.

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Per quanto riguarda l’ipotesi di procedure concorsuali sarà necessario verificare che il debitore estero sia assoggettato ad una procedura concorsuale assimilabile a una di quelle previste dalla norma italiana secondo l’ordinamento del paese di appartenenza.

Nelle ipotesi diverse da procedure concorsuali, soprattutto nei casi di debitori localizzati in un paese non appartenente all’Unione europea o in uno stato o territorio avente regime fiscale privilegiato, è necessario valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d’impresa.

In particolare si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore.

Può essere considerato elemento certo e preciso per la deduzione della perdita la dichiarazione di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero) (C.M. 39 del 10/05/2002).


CREDITI COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVA

Per i crediti assistiti da polizza assicurativa a copertura di eventuali perdite, non è consentita la deduzione dell’eventuale perdita (R.M. 217 del 19/04/1979).

 
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