ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

DEDUCIBILITA' FISCALE

Aggiornato al 01.09.2017

Il primo comma dell’art.106 del TUIR stabilisce che “ le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”.

Cerchiamo di comprendere cosa significa questa norma.

Innanzi tutto occorre sottolineare che la svalutazione dei crediti e l’accantonamento per rischi su crediti riguarda i crediti che risultano dal bilancio d’esercizio. La norma si applica ai crediti che derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi indicati al comma 1 dell’art.85, quindi crediti derivanti dalle cessioni:

  • di materie prime e sussidiarie;
  • di semilavorati;
  • di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali

acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.



Vanno, in ogni caso esclusi, dalla base di calcolo quei crediti il cui importo è coperto da garanzia assicurativa.

Esempio:
Valori al 31/12
Crediti verso clienti: 10.000
- di cui coperti da garanzia assicurativa: 2.000

La base di calcolo del fondo è costituito dal valore nominale o dal valore di acquisizione dei crediti verso clienti al netto di quei crediti coperti da garanzia assicurativa (10.000 – 2.000).

Vediamo, nel dettaglio, quali sono i crediti inclusi nella base di calcolo e quali ne sono esclusi.

Vanno inclusi nella base di calcolo:

  • i crediti derivanti da cessione di azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
  • i crediti derivanti da finanziamenti alle società controllate o collegate da parte di società che hanno per oggetto l’assunzione di partecipazioni e finanziamenti;
  • i crediti garantiti da pegno e ipoteca (risoluzione n. II-6-701 del 30/12/1993);
  • i crediti ceduti pro-solvendo (Sentenza cassazione n.7317 del 29/11/2002);
  • gli importi documentati da ricevute bancarie (Commissione tributaria centrale, sentenza 20/2/2003, n. 1587);
  • cambiali attive anche se scontate o all’incasso (Cass. n.2133 del 2002).


Vanno esclusi dalla base di calcolo:

  • i crediti derivanti da cessioni di beni strumentali;
  • i crediti commerciali ceduti in factoring (circolare n. 9/015 del 1/8/1987. Non dello stesso parere la sentenza della Corte di Cassazione n. 7317/2002);
  • i crediti scontati e le cambiali scontate che entrano a far parte del plafond dell’ente scontatore (circolare n.9/015 del 1/8/1987);
  • i crediti assistiti da garanzia assicurativa che comporta un costo per il creditore (rientra nella base di calcolo l’eventuale importo non coperto da garanzia assicurativa).


+ Crediti verso clienti €. ............
+ Cambiali attive (anche se all’incasso o scontate -) €. ............
+ Ricevute bancarie (anche se all’incasso) €. ............
+ Fatture da emettere €. ............
- Svalutazione crediti diretta €. ............
- Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo) €. ............
- Note di accredito da emettere €. ............
- Crediti da attività esenti o non soggetti ad imposta €. ............

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Esempio:

DA CONSIDERARE NELLA BASE DI CALCOLO

Crediti verso clienti
+ Cambiali attive (anche scontate o all’incasso)
+ Ricevute bancarie (anche all’incasso)
+ Fatture da emettere
- Note credito da emettere
- Svalutazione diretta dei crediti
- Crediti stralciati
- Crediti ceduti (pro-soluto e pro-solvendo)
- Crediti coperti da garanzia assicurativa
- Crediti per attività esenti o non soggetti ad imposta

L’entità dell’accantonamento deducibile deve essere determinata sul valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Poiché in bilancio i crediti di natura commerciale sono esposti, nella generalità dei casi, al presumibile valore di realizzo, dato dalla differenza tra valore nominale e fondo svalutazione crediti, il dato di partenza non è il valore con il quale i crediti appaiono in bilancio, ma il valore nominale desumibile dalla contabilità.

Esempio:


Calcolo accantonamento a fondo svalutazione crediti

Chiaramente si tratta di un limite massimo, per tanto, il contribuente potrebbe decidere di dedurre anche un importo inferiore rispetto a quello così determinato.

Bisogna, però, tenere presente che la deduzione di quote di accantonamento a fondo svalutazione crediti, non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

Esempio:


Calcolo accantonamento a fondo svalutazione crediti

In questo caso non sono più deducibili quote di accantonamento a fondo svalutazione crediti.

In base a quanto disposto dall’art.110 TUIR, comma 5, nei casi nei quali la durata dell’esercizio è inferiore all’anno, l’accantonamento deve essere ragguagliato alla durata dell’esercizio stesso.

Norme particolari si applicano per gli enti creditizi e finanziari.

 
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