ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
DEDUCIBILITA' FISCALE
Il primo comma dell’art.106 del TUIR stabilisce che “ le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”.
Cerchiamo di comprendere cosa significa questa norma.
Innanzi tutto occorre sottolineare che la svalutazione dei crediti e l’accantonamento per rischi su crediti riguarda i crediti che risultano dal bilancio d’esercizio. La norma si applica ai crediti che derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi indicati al comma 1 dell’art.85, quindi crediti derivanti dalle cessioni:
- di materie prime e sussidiarie;
- di semilavorati;
- di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Vanno, in ogni caso esclusi, dalla base di calcolo quei crediti il cui importo è coperto da
garanzia assicurativa.
Esempio:
Valori al 31/12
Crediti verso clienti: 10.000
- di cui coperti da garanzia assicurativa: 2.000
La base di calcolo del fondo è costituito dal valore nominale o dal valore di acquisizione dei
crediti verso clienti al netto di quei crediti coperti da garanzia assicurativa (10.000 – 2.000).
Vediamo, nel dettaglio, quali sono i crediti inclusi nella base di calcolo e quali ne sono esclusi.
Vanno inclusi nella base di calcolo:
- i crediti derivanti da cessione di azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- i crediti derivanti da finanziamenti alle società controllate o collegate da parte di società che hanno per oggetto l’assunzione di partecipazioni e finanziamenti;
- i crediti garantiti da pegno e ipoteca (risoluzione n. II-6-701 del 30/12/1993);
- i crediti ceduti pro-solvendo (Sentenza cassazione n.7317 del 29/11/2002);
- gli importi documentati da ricevute bancarie (Commissione tributaria centrale, sentenza 20/2/2003, n. 1587);
- cambiali attive anche se scontate o all’incasso (Cass. n.2133 del 2002).
Vanno esclusi dalla base di calcolo:
- i crediti derivanti da cessioni di beni strumentali;
- i crediti commerciali ceduti in factoring (circolare n. 9/015 del 1/8/1987. Non dello stesso parere la sentenza della Corte di Cassazione n. 7317/2002);
- i crediti scontati e le cambiali scontate che entrano a far parte del plafond dell’ente scontatore (circolare n.9/015 del 1/8/1987);
- i crediti assistiti da garanzia assicurativa che comporta un costo per il creditore (rientra nella base di calcolo l’eventuale importo non coperto da garanzia assicurativa).
+ Crediti verso clienti €. ............
+ Cambiali attive (anche se all’incasso o scontate -) €. ............
+ Ricevute bancarie (anche se all’incasso) €. ............
+ Fatture da emettere €. ............
- Svalutazione crediti diretta €. ............
- Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo) €. ............
- Note di accredito da emettere €. ............
- Crediti da attività esenti o non soggetti ad imposta €. ............
Esempio:
DA CONSIDERARE NELLA BASE DI CALCOLO
Crediti verso clienti
+ Cambiali attive (anche scontate o all’incasso)
+ Ricevute bancarie (anche all’incasso)
+ Fatture da emettere
- Note credito da emettere
- Svalutazione diretta dei crediti
- Crediti stralciati
- Crediti ceduti (pro-soluto e pro-solvendo)
- Crediti coperti da garanzia assicurativa
- Crediti per attività esenti o non soggetti ad imposta
L’entità dell’accantonamento deducibile deve essere determinata sul valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Poiché in bilancio i crediti di natura commerciale sono esposti, nella generalità dei casi, al presumibile valore di realizzo, dato dalla differenza tra valore nominale e fondo svalutazione crediti, il dato di partenza non è il valore con il quale i crediti appaiono in bilancio, ma il valore nominale desumibile dalla contabilità.
Esempio:
Chiaramente si tratta di un limite massimo, per tanto, il contribuente potrebbe decidere di dedurre anche un importo inferiore rispetto a quello così determinato.
Bisogna, però, tenere presente che la deduzione di quote di accantonamento a fondo svalutazione crediti, non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
Esempio:
In questo caso non sono più deducibili quote di accantonamento a fondo svalutazione crediti.
In base a quanto disposto dall’art.110 TUIR, comma 5, nei casi nei quali la durata dell’esercizio è inferiore all’anno, l’accantonamento deve essere ragguagliato alla durata dell’esercizio stesso.
Norme particolari si applicano per gli enti creditizi e finanziari.
Crediti verso clienti
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
Fondo svalutazione crediti
Perdite su crediti
Perdite su crediti - casi particolari
Svalutazione crediti - riflessi sul conto economico
Svalutazione crediti - aspetti civilistici e fiscali
Accantonamento fondo svalutazione crediti
Presunto valore di realizzo - crediti in valuta
Deducibilità perdite su crediti