EFFETTI ALL'INCASSO
IL SERVIZIO DI INCASSO DEGLI EFFETTI OFFERTO DALLE BANCHE
L’impresa che riceve degli effetti in pagamento da parte di un cliente può optare per due soluzioni distinte:
- smobilizzare gli effetti, presentandoli allo sconto, in modo da rientrare subito in possesso di mezzi liquidi che potranno essere impiegati nella gestione dell’impresa;
-
attendere la scadenza
per rientrare in possesso del proprio denaro.
In questa seconda ipotesi la riscossione dell’effetto viene normalmente affidata alla banca che si occupa di incassare pagherò e tratte.
L’ incasso da parte della banca può avvenire con due clausole distinte:
- con la
clausola dopo incasso. In questo caso la banca accredita l’importo solamente dopo l’incasso degli effetti.
Una volta che l’effetto è stato incassato la banca invia al cliente una comunicazione relativa all’accredito effettuato sul c/c.
Nel caso in cui il debitore non dovesse pagare l’effetto la banca ritorna l’effetto al cliente e addebita le commissioni e le eventuali spese di protesto del titolo.
- con la
clausola salvo buon fine
(sbf). In questo caso la banca accredita subito l’importo degli effetti anche se con valuta uguale alla loro data di scadenza.
Nel caso in cui il debitore non dovesse pagare l’effetto la banca si rivale sull’impresa che ha presentato l’effetto all’incasso, stornando l’accredito fatto in precedenza e addebitando al cliente le spese di protesto.
L’invio degli effetti all’incasso deve essere accompagnato da una distinta degli effetti all’incasso.
Nella distinta vanno indicati, per ciascun effetto, l’obbligato principale, il luogo del pagamento, la scadenza, l’importo. Inoltre dovrà essere precisato se il servizio è reso con la clausola di accreditamento immediato sbf o con la clausola del dopo incasso.
I titoli devono essere consegnati alla banca alcuni giorni prima della scadenza in modo che l’azienda di credito sia in grado di inviare ai debitori l’avviso di scadenza e, se necessario, inoltrare i titoli verso la piazza di pagamento.
I titoli devono essere girati alla banca con una cosiddetta girata impropria, usando la dicitura girata per l’incasso.
In questo modo il titolo rimane di proprietà del girante, mentre la banca riceve la procura per poter procedere alla riscossione dello stesso.
In mancanza di altre indicazione, qualora il debitore non effettui il pagamento del titolo, la banca ha l’obbligo di far redigere il protesto. Mentre nell’ipotesi che venga usata la clausola senza protesto o senza spese la banca è esonerata dall’onere del protesto.
Normalmente tale clausola viene usata quando si vogliono risparmiare le spese del protesto in caso di tratte non accettate o di pagherò per i quali non vi è la possibilità di esercitare l’azione di regresso.
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