VALUTAZIONE DEI CREDITI

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI STABILITI DAL CODICE CIVILE E DALL'OIC 15

Aggiornato al 01.09.2017

Riportiamo di seguito una sintesi dei criteri di valutazione dei crediti stabiliti dal Codice civile e dall’OIC 15.


CRITERIO GENERALE DI VALUTAZIONE

Il criterio generale di valutazione dei crediti iscritti in bilancio è quello del costo ammortizzato tenuto conto:

(art.2426 Codice civile)


ECCEZIONI AL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

La legge prevede due eccezioni alla valutazione dei crediti con il criterio del costo ammortizzato:
  1. Se gli effetti della valutazione al costo ammortizzato e all’attualizzazione del credito sono irrilevanti.

    (art.2423 Codice civile).


    Esempi di casi nei quali la valutazione al costo ammortizzato e l'attualizzazione del credito sono irrilevanti:

    • crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi dalla data della rilevazione iniziale;
    • crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

  2. Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le Micro-imprese.

    (Artt.2435-bis e 2435-ter).


In entrambe le ipotesi la valutazione può essere fatta al presunto valore di realizzo.

La valutazione al presunto valore di realizzo è una facoltà e non un obbligo. Quindi si può sempre decidere di effettuare la valutazione col criterio del costo ammortizzato.


TASSI DI INTERESSE DA ESAMINARE NELLA VALUTAZIONE

I tassi di interesse da esaminare nella valutazione al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo sono quattro:

  • tasso nominale, ovvero il tasso contrattuale che, applicato al valore nominale del credito, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.
  • tasso desumibile dal contratto, ovvero il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto.

    Esempio:

    • commissioni;
    • pagamenti anticipati;
    • ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito.

    Il tasso desumibile dal contratto non comprende i costi di transazione.

    In assenza di sconti, abbuoni, commissioni, il tasso desumibile dal contratto è uguale al tasso nominale.

  • tasso di mercato, ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito.

  • tasso effettivo ovvero
    • il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.
    • calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito.
    • usato per la sua valutazione successiva.

    I flussi finanziari utili al calcolo del tasso di interesse effettivo devono tenere conto:

    • di tutti i termini contrattuali (esempio: scadenze previste di incasso e pagamento, natura dei flussi finanziari -capitale o interessi - possibilità di pagamento anticipato);
    • non deve considerare perdite e svalutazioni future dei crediti (ad eccezione del caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale dei crediti in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità);

    L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

    Le scadenze di pagamento previste in contratto non sono considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile in base all’esperienza o ad altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori rispetto alle scadenze contrattuali a condizione che l’entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile in base alle evidenze disponibili.



VALORE DA ISCRIVERE LA PRIMA VOLTA IN BILANCIO

Il valore da iscrivere per la prima volta in bilancio è dato:
  • per i crediti valutati col criterio del costo ammortizzato, dal valore nominale del credito
    • al netto di
      • premi;
      • sconti;
      • abbuoni;
    • inclusi eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito;
    • tenuto conto del fattore temporale, cioè attualizzando il credito se necessario.

    Costi di transazione

    • Sono quei costi marginali attribuibili direttamente all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o passività finanziaria.


      Esempio: onorari e commissioni pagate a consulenti, mediatori finanziari, notai, contributi pagati a organismi di regolamentazione, tasse e oneri sui trasferimenti. Non sono compresi tra i costi di transazione premi e sconti sul valore nominale del credito, oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.


    • I costi di transazione, commissioni attive e passive, ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono:
      • inclusi nel calcolo del costo ammortizzato usando il criterio dell’interesse effettivo;
      • sono ammortizzati lunga la durata attesa del credito;
      • il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

      Costi di transazione prevedibilmente sostenuti al momento della cessione del credito: non sono inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato.

      Attualizzazione del credito

      Occorre confrontare

      • il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali;
      • il tasso di interesse di mercato.

      Se il primo è significativamente diverso dal secondo, il tasso di interesse di mercato deve essere usato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In questo caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è uguale al valore attuale dei flussi finanziari futuri aumentato dei costi di transazione.

      Se il valore delle commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il confronto può essere fatto tra tasso di interesse nominale e tasso di interesse di mercato.

      Una volta attualizzato il credito e determinato il valore di iscrizione iniziale, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo.

  • per i crediti valutati col criterio del presunto valore di realizzo, dal valore nominale del credito
    • al netto di
      • premi;
      • sconti;
      • abbuoni;

    Costi di transazione

    I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi.



VALUTAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

  • Crediti valutati col criterio del costo ammortizzato

    Occorre:

    • determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione;
    • aggiungere gli interessi ottenuti al precedente valore contabile del credito;
    • sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
    • sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

    Previsione di rimborso anticipato del credito o successivo alla scadenza

    E’ necessario rettificare il valore contabile del credito. Occorre:
    • ricalcolare il valore contabile alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale;
    • la differenza tra valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima e il suo precedente valore contabile alla stessa data va rilevata a Conto economico negli oneri o proventi finanziari.

    Nel caso di incasso anticipato del credito, l’eventuale differenza tra valore contabile residuo e l’incasso relativo alla estinzione anticipata è rilevata nel Conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

    Il tasso di interesse effettivo determinato al momento della rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato.

    Sconti e abbuoni finanziari che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito: rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria.


    Esempio: sconti per pagamento per pronta cassa.

    Crediti con tassi di interesse variabili legati ai tassi di mercato

    I flussi finanziari futuri devono essere periodicamente rideterminati per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato.

    Il tasso di interesse effettivo deve essere ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto.

  • Crediti valutati col criterio del presunto valore di realizzo: valutazione al valore nominale
    • aumentato di:
      • interessi calcolati al tasso di interesse nominale;
    • dedotti:
      • incassi ricevuti per capitale e interessi
    • al netto di svalutazioni e perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.


    Sconti e abbuoni finanziari che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito: rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria.

    Esempio: sconti per pagamento per pronta cassa.


    Costi di transazione iniziali: ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.



SVALUTAZIONE DEI CREDITI

Stima della svalutazione dei crediti. sia per i crediti valutati al costo ammortizzato che per i crediti valutati al presunto valore di realizzo: i crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti.

I crediti devono essere svalutati nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.

Nello stimare il fondo svalutazioni crediti occorre valutare se sussistano indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore.

 
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