IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE
IL NUOVO ART,2435-TER DEL CODICE CIVILE
Aggiornato al 28.09.2015
L’approvazione del Decreto legislativo 139 del 18/08/2015 ha introdotto, nel nostro Codice civile, l’art. 2435-ter: esso disciplina la materia del bilancio d’esercizio per una particolare categoria di piccole imprese definite dal legislatore micro-imprese.
Vediamo di seguito cosa prevede la norma.
MICRO-IMPRESE
Sono considerate micro-imprese:- le società che
non
abbiano emesso
titoli negoziati in mercati regolamentati
- nel primo esercizio di attività se non sono superati due dei limiti seguenti.
- nei successivi se, per due esercizi consecutivi, non sono superati due dei seguenti limiti.
Limiti:
- totale attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.
SCHEMI DI BILANCIO
Redigono un bilancio composto da:
- Stato Patrimoniale in forma abbreviata;
- Conto Economico in forma abbreviata.
Non presentano:
- il Rendiconto finanziario.
- la
Nota integrativa
se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicati:- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate;
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescienza e simili;
- gli impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia;
- gli impegni assunti per conto di amministratori e sindaci per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
- la Relazione sulla gestione
se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicati:- numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite società fiduciaria o interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
- numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
NON APPLICANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
- Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione in tema di bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata motivando la deroga in Nota integrativa. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.
- Norme sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati (art. 2426, comma 1, punto 11-bis).
CESSAZIONE DEL BENEFICIO DI REDIGERE IL BILANCIO SECONDO TALI REGOLE
Quando per il secondo esercizio consecutivo vengono superati due dei limiti precedenti.
Occorre redigere il bilancio in forma abbreviata o il bilancio ordinario a seconda dei casi.
ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA
1° gennaio 2016
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Nuovo schema di Stato Patrimoniale 2016
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