IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

IL NUOVO ART,2435-TER DEL CODICE CIVILE

Aggiornato al 28.09.2015

L’approvazione del Decreto legislativo 139 del 18/08/2015 ha introdotto, nel nostro Codice civile, l’art. 2435-ter: esso disciplina la materia del bilancio d’esercizio per una particolare categoria di piccole imprese definite dal legislatore micro-imprese.

Vediamo di seguito cosa prevede la norma.


MICRO-IMPRESE

Sono considerate micro-imprese:
  • le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati
    • nel primo esercizio di attività se non sono superati due dei limiti seguenti.
    • nei successivi se, per due esercizi consecutivi, non sono superati due dei seguenti limiti.

    Limiti:

    • totale attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.


SCHEMI DI BILANCIO

Redigono un bilancio composto da:

  • Stato Patrimoniale in forma abbreviata;
  • Conto Economico in forma abbreviata.

Non presentano:
  • il Rendiconto finanziario.

  • la Nota integrativa
    se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicati:
    • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate;
    • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescienza e simili;
    • gli impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
    • l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia;
    • gli impegni assunti per conto di amministratori e sindaci per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
  • la Relazione sulla gestione
    se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicati:
    • numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite società fiduciaria o interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
    • numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.


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NON APPLICANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

  • Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione in tema di bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata motivando la deroga in Nota integrativa. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.
  • Norme sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati (art. 2426, comma 1, punto 11-bis).


CESSAZIONE DEL BENEFICIO DI REDIGERE IL BILANCIO SECONDO TALI REGOLE

Quando per il secondo esercizio consecutivo vengono superati due dei limiti precedenti.

Occorre redigere il bilancio in forma abbreviata o il bilancio ordinario a seconda dei casi.


ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA

1° gennaio 2016

 
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