BILANCI 2016

UN BREVE ESAME DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS.139/2015

Aggiornato al 28.09.2015

Il Decreto legislativo 139 del 18/08/2015 ha recepito la direttiva europea 2013/34/UE.

Con tale decreto si apportano tutta una serie di modifiche sia al bilancio d’esercizio che al bilancio consolidato di gruppo. Vediamo di seguito le principali novità introdotte in materia di bilancio di esercizio per ciò che concerne la composizione del bilancio, i principi di redazione e gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.


PRINCIPI DI REDAZIONE DI BILANCIO (ARTT.2423 E 2423-BIS)

E’ prevista la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio nel caso in cui gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a tale disposizione.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Non si tiene più conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.


COMPOSIZIONE DEL BILANCIO (ART.2423)

Allo Stato patrimoniale, al conto economico e alla Nota integrativa si aggiunge il rendiconto finanziario come documento obbligatorio


SCHEMA STATO PATRIMONIALE (art.2424)

Le azioni proprie non sono più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, ma in diretta diminuzione del patrimonio netto mediante una specifica voce con segno negativo (art.2357).

Non sono più capitalizzabili i costi di ricerca e di pubblicità.

Rimane la possibilità di capitalizzare i costi di sviluppo.

Tra le partecipazioni (iscritte nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante), i crediti (iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante) e i debiti, va aggiunta una voce che evidenzi quelli nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Tra i crediti, iscritti sia nelle immobilizzazioni che nell’attivo circolante, viene aggiunta la voce relativa agli strumenti finanziari derivati attivi.

Nei ratei e risconti attivi non è più necessario indicare separatamente il disaggio su prestiti.

Nei ratei e risconti passivi non è più necessario indicare separatamente l’aggio su prestiti.

Nel patrimonio netto va aggiunta la voce riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Non è più necessario indicare, in calce allo Stato patrimoniale, i conti d’ordine . Le relative informazioni devono essere fornite nella Nota integrativa .


SCHEMA CONTO ECONOMICO (art.2425)

Tra i proventi e gli oneri da partecipazione vanno indicati separatamente quelli derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

La macrocategoria Rettifiche di valore di attività finanziarie è divenuta ora Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.
Al suo interno sono state inserite due voci per indicare distintamente le rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

E’ stata soppressa la macrocategoria relativa a proventi e oneri straordinari .


ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

Si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a tale data.

Esempio: esercizio coincidente con l’anno solare -> nuove regole dal bilancio 2016.

 
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