FATTURA EMESSA PER BUONI PASTO

IL CORRETTO COMPORTAMENTO FISCALE DELL'ESERCENTE CHE SOMMINISTRA IL PASTO

Aggiornato al 10.09.2020

Vediamo qual è la corretta procedura che deve seguire l’esercente che somministra un pasto (bar, rosticceria, tavola calda, ecc..) ad un soggetto che effettua il pagamento mediante buoni pasto.

Ovviamente la stessa procedura andrà seguita dal dettagliante, qualora il ticket restaurant sia usato per pagare l’acquisto di generi alimentari.


L’esercente:

  • al momento in cui fornisce il pasto:

    • ritira il buono pasto;
    • emette scontrino fiscale con la dicitura "corrispettivo non pagato" (CM 97/1997);
    • annota i corrispettivi non riscossi in un’apposita colonna del registro dei corrispettivi con aliquota 10% ed intestazione "Fatture differite IVA". Tali corrispettivi non riscossi non vanno sommati ai corrispettivi del giorno, dato che per essi verrà emessa fattura nei confronti della società che ha emesso i buoni pasto. Essi non entrano nella liquidazione IVA del periodo ( mese o trimestre);
  • periodicamente (in genere a fine mese):
    • emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto. La fattura deve contenere il riepilogo del numero di emissione degli scontrini, la loro data e il relativo importo;


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L’importo da fatturare è dato dal valore dei buoni pasto dedotto lo sconto riconosciuto quale corrispettivo del servizio. Dal valore così ottenuto occorre scorporare l’IVA (CM 49/1996).

L’IVA da applicare in fattura è pari al 10%.


Esempio:
un bar, nel corso del mese, ha ricevuto in pagamento dai clienti 50 buoni pasto del valore facciale di 5 euro l’uno.
Lo sconto convenuto con la società emittente i buoni pasto è pari al 10%.

La fattura da emettere riporterà i seguenti dati:


importo dei buoni pasto: 50 · 5 € = 250 €
sconto: 250 · 10% = 25 €
importo al netto dello sconto: 250 € - 25 € = 225 €
base imponibile: (225 · 100)/ 110 = 204,55
IVA: 204,55 · 10% = 20,46
totale fattura: 204,55 + 20,46 = 225,01.


L’IVA applicata in fattura dovrà essere considerata nella liquidazione IVA del periodo.

 
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