BUONI PASTO

LA NORMATIVA FISCALE

Aggiornato al 10.09.2020

Vediamo, di seguito, qual è il trattamento fiscale dei buoni pasto sia per il datore di lavoro che per il lavoratore dipendente.


IVA

All’impresa che acquista i buoni pasto viene addebitata l’IVA del 4%.

L’IVA pagata dall’impresa è completamente detraibile (Art.19-bis 1 DPR 633/72).


IMPOSTE DIRETTE - DATORE DI LAVORO

Il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto dei buoni pasto è completamente deducibile (Art.95 TUIR e Art.109 c.5).

Secondo quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n.6/2009, dato che la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, il relativo costo non è equiparabile ad un costo per somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è prevista la deducibilità limitata al 75%. Tali spese, infatti, come quelle relative ad una convezione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.


IRAP - DATORE DI LAVORO

Il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto dei buoni pasto è deducibile ai fini IRAP poiché si tratta di un costo da contabilizzare come costo per l’acquisto di servizi (voce B.7 del Conto economico).


IMPOSTE DIRETTE - DIPENDENTE

Ai fini del calcolo delle imposte dirette a carico del dipendente occorre distinguere tra:

  • buoni pasto cartacei;
  • buoni pasto elettronici.

Per quanto concerne i buoni pasto cartacei essi, a partire dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 euro (in precedenza la misura era di 5,29 euro). L’eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra nella base imponibile.


Esempio 1:
il dipendente percepisce buoni pasto cartacei di 3,50 € per ogni giornata lavorativa.
Essendo tale importo al di sotto del limite di 4,00 euro previsto dalla norma, esso non viene tassato, cioè non concorre a formare la base imponibile IRPEF del cedolino paga.


Esempio 2:
il dipendente percepisce buoni pasto cartacei di 7,00 € per ogni giornata lavorativa.
Essendo tale importo al di sopra del limite di 4,00 euro previsto dalla norma, la differenza (7,00 - 4,00 = 3,00 euro) viene tassata, cioè concorre a formare la base imponibile IRPEF del cedolino paga.
Se, ad esempio, nel mese ci sono state 26 giornate lavorative, verrà tassato un importo di 78,00 euro (3,00 x 26).

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Per quanto concerne i buoni pasto elettronici, ancora poco diffusi nel nostro paese, essi, sono esenti dal reddito fino ad un importo complessivo giornaliero di 8 euro (prima del 1° gennaio 2020 si applicava la misura di 7,00 euro).


Esempio 1:
il dipendente percepisce buoni pasto elettronici di 5 € per ogni giornata lavorativa.
Essendo tale importo al di sotto del limite di 8,00 euro previsto dalla norma, esso non viene tassato, cioè non concorre a formare la base imponibile IRPEF del cedolino paga.


Esempio 2:
il dipendente percepisce buoni pasto elettronici di 10 € per ogni giornata lavorativa.
Essendo tale importo al di sopra del limite di 8,00 euro previsto dalla norma, la differenza (10 - 8 = 2 euro) viene tassata, cioè concorre a formare la base imponibile IRPEF del cedolino paga.
Se, ad esempio, nel mese ci sono state 26 giornate lavorative, verrà tassato un importo di 52,00 euro (2 · 26).

I buoni pasto sono cumulabili non oltre il limite di 8 buoni.
A tale proposito, il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n.6 del 12/02/2019, precisa che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, rispettivamente di 4,00 euro per i buoni cartacei e di 8,00 euro giornalieri per i buoni elettronici. Invero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti sopra citati a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.


ONERI PREVIDENZIALI

I buoni pasto non concorrono a formare l’imponibile previdenziale nel limite dell’importo complessivo giornaliero di:

  • 4,00 euro per i buoni cartacei;
  • 8,00 euro per i buoni elettronici.

La parte che eccede tali limiti va a formare l’imponibile previdenziale esattamente come accade per il calcolo del reddito di lavoro dipendente.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net