FRINGE BENEFIT DIPENDENTI
COS'È IL FRINGE BENEFIT SPETTANTE AI DIPENDENTI
L’art.51 del TUIR disciplina la materia del reddito di lavoro dipendente.
Esso, al primo comma, prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Di conseguenza, sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente anche le eventuali remunerazioni in natura spettanti al dipendente.
Si parla, in questi casi, di fringe benefit, ovvero di indennità aggiuntive che vengono corrisposte in natura al dipendente.
Tra i casi più ricorrenti di fringe benefit vi sono l’uso, da parte del dipendente di:
- auto aziendali;
- telefonini aziendali;
- fabbricati aziendali.
La regola generale è che in caso di indennità in natura esse concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente in base al valore normale. Tuttavia, questa regola presenta delle eccezioni come nel caso di uso promiscuo di veicoli aziendali.
Inoltre, occorre tenere presente che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se di importo complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23.1
Se tale limite viene superato, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati concorre a formare il reddito interamente.
Esempio 1.
Valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nel periodo d’imposta: 100 euro.
Limite: 258,33 euro.
Importo che concorre a formare il reddito imponibile: 0 euro.
L’importo di 100 euro non concorre a formare il reddito imponibile del dipendente perché inferiore al limite di 258,33 euro.
Esempio 2.
Valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nel periodo d’imposta: 300 euro.
Limite: 258,33 euro.
Importo che concorre a formare il reddito imponibile: 300 euro.
L’importo di 300 euro concorre interamente a formare il reddito imponibile del dipendente perché supera il limite di 258,33 euro.
1Tale limite, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, è stato portato a 516,46 euro (art.112 DL 104/2020), mentre per il 2022 è stato elevato a 600 euro (con l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione poiché rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale - art.12 L.115/2022) e successivamente a 3.000 euro (D.L.176/2022).
Sempre per il solo 2022, i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti, anche buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore (D.L.21/2022) portando così la soglia di esenzione a 3.200 euro.
Infine il D.L. n.48 del 4/5/2023 ha innalzato il limite di esenzione dei fringe benefit, per il solo periodo d'imposta 2003 e per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, a 3.000 euro.
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