VEICOLI E PROFESSIONISTI

LA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEI VEICOLI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

del Rag. Carmine Giampietro
Aggiornato al 20.03.2017

Di seguito vengono esposte le regole relative alla deducibilità del costo dei veicoli a motore nella determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo quanto disposto dall’art.164 del TUIR.

La norma in esame stabilisce che, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo dei veicoli a motore è deducibile nella misura del 20%. Inoltre non si tiene conto della parte di costo di acquisto o di leasing che eccede:

  • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
  • euro 4.131,66 per i motocicli;
  • euro 2.065,83 per i ciclomotori.

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Se i beni sono posseduti in base a contratto di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:

  • euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
  • euro 774,69 per i motocicli;
  • euro 413,17 per i ciclomotori.

In caso di esercizio in forma individuale di arti o professioni la deducibilità è ammessa, nel limite del 20%, limitatamente ad un solo veicolo.

Nel caso in cui l’attività è svolta da società semplici o a ssociazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

 
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