AUTOVEICOLI AZIENDALI

LA DEDUCIBILITA, DAL REDDITO D'IMPRESA, DEL COSTO DEI VEICOLI

del Rag. Carmine Giampietro
Aggiornato al 14.09.2007

Per quanto concerne la deducibilità dei costi dei veicoli a motore nel caso di imprese, l’art.164 del TUIR fissa le seguenti regole:

  • sono interamente deducibili i costi relativi ai veicoli strumentali per l’esercizio dell’impresa e i costi relativi ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • è deducibile il 70% del costo dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • è deducibile il 20% del costo dei veicoli nei restanti casi.
    In questa ipotesi non si tiene conto della parte di costo di acquisto o di leasing che eccede:
    • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
    • euro 4.131,66 per i motocicli;
    • euro 2.065,83 per i ciclomotori.

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Se i beni sono posseduti in base a contratto di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:

  • euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
  • euro 774,69 per i motocicli;
  • euro 413,17 per i ciclomotori.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio il limite di deducibilità è elevato all’ 80%. In questo caso:

  • il limite di 18.075,99 euro relativo al costo di acquisto o di leasing delle autovetture è elevato a 25.822,84;
  • il limite di 3.615.20 euro relativo al costo di noleggio delle autovetture è elevato a 5.164,57 euro;
  • tutti gli altri limiti restano invariati.

 
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