IVA AUTOVEICOLI

QUANDO L'IMPRESA PU' DETRARRE L'IVA RELATIVA AI VEICOLI AZIENDALI

Aggiornato al 26.06.2018

L’attuale formulazione dell’ art.19-bis 1 del DPR 633/72 distingue i veicoli, per quanto concerne la detraibilità dell’IVA, in:

  • aeromobili;
  • motocicli di cilindrata superiore a 350 cc;
  • veicoli stradali a motore.

Per gli aeromobili l’IVA è indetraibile salvo i casi nei quali essi formano oggetto dell’attività dell’impresa o sono usati in modo esclusivamente strumentale per l’esercizio dell’impresa.

Per i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, l’IVA è indetraibile a meno che essi formano oggetto dell’attività dell’impresa.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Per tali veicoli, l’IVA è detraibile nella misura del 40% a meno che l’impresa non dimostri l’inerenza totale del bene all’attività dell’impresa: in quest’ultima ipotesi l’IVA è detraibile al 100%.

L’IVA è sempre detraibile nella misura del 100% :

  • in caso di uso esclusivo strumentale;
  • nel caso in cui i veicoli formano oggetto dell’attività dell’impresa;
  • nel caso di agenti e rappresentanti.

Le regole sopra esposte si applicano:

  • sia all’IVA relativa ai costi di acquisto o di importazione dei veicoli;
  • sia ai costi di impiego e manutenzione (acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per manutenzione e riparazione, spese di impiego, transito stradale).

 
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