AUTOVEICOLI

COME VANNO INDICATI IN BILANCIO, COME SI VALUTANO E SI AMMORTIZZANO

Aggiornato al 26.06.2018

Gli autoveicoli sono indicati in bilancio alla voce “altri beni” insieme ai mobili e alle macchine d’ufficio, alle migliorie su beni di terzi, agli imballaggi da riutilizzare e ai beni gratuitamente devolvibili.

Gli autoveicoli rappresentano una categoria di immobilizzazioni materiali che si differenzia sensibilmente dalle restanti per il particolare trattamento fiscale.


ESPOSIZIONE IN BILANCIO DEGLI AUTOVEICOLI

I veicoli aziendali vengono indicati nello Stato patrimoniale, secondo quando previsto dall’art.2424 del Codice civile, tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 4) denominata “altri beni”.

Anche per gli autoveicoli, come per le altre voci di bilancio, vi è la possibilità di un’ ulteriormente suddivisione, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente, oppure vi è la possibilità di un raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).

Gli eventuali veicoli destinati alla vendita sulla base di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritti in un’apposita voce dell’attivo circolante.

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Eventuali veicoli concessi in locazione finanziaria devono essere indicati separatamente rispetto alle altre immobilizzazioni.

Lo IAS 16, nello stabilire le classi distinte di immobili che possono essere indicate in bilancio, a titolo di esempio, prevede tre classi di veicoli da riportarti distintamente in bilancio: navi, aeromobili, autoveicoli.


GLI AUTOVEICOLI NEI PRINCIPI CONTABILI

Secondo l’Oic16 costituiscono automezzi da indicarsi alla voce “altri beni”, a titolo di esempio, le autovetture, gli autocarri, gli altri automezzi, i motoveicoli e simili e i mezzi di trasporto interno.

Sotto il profilo contabile questa categoria di beni aziendali non presenta particolari caratteristiche che le differenzia dalle altre categorie di immobilizzazioni materiali. I veicoli, dunque, andranno valutati al costo di acquisto o di fabbricazione e ammortizzati in modo sistematico tenuto conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Si ricorda che per talune categorie di veicoli l’IVA non è completamente detraibile. In questi casi l’Iva indetraibile concorre a formare il costo del bene sia da un punto di vista civilistico che fiscale.

Gli IAS ammettono come criterio alternativo di valutazione rispetto al costo, quello del fair value.

 
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