RIVENDITA AUTOVEICOLO AZIENDALE

LE DIVERSE CASISTICHE CHE SI POSSONO PRESENTARE QUANDO SI RIVENDE UN AUTOVEICOLO AZIENDALE

Aggiornato al 27.09.2012

Supponiamo che un’azienda si trovi a rivendere un veicolo stradale a motore. Come si dovrà comportare per quanto concerne l’IVA?

Tutto dipende dal trattamento IVA riservato all’acquisto del veicolo.

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Vediamo, insieme, i vari casi che si possono presentare:

  • L’auto venduta è stata precedentemente acquistata nuova da una concessionaria. L’IVA, all’atto dell’acquisto, è stata detratta parzialmente. In questo caso la base imponibile deve essere ridotta nella misura in cui è stata operata la detrazione (a tale proposito si veda Vendita auto usata).
  • L’auto venduta è stata precedentemente acquistata nuova da una concessionaria, ma l’IVA, all’atto dell’acquisto, non è stata detratta (si potrebbe trattare, ad esempio, di auto acquistate prima del 2000 - si veda a tale proposito Detraibilità IVA auto). In questo caso la cessione del veicolo è esente in base a quanto disposto dall’art.10 del DPR 633/1972, comma 27-quinquies.
  • L’auto venduta è stata acquistata da un privato, quindi sull’acquisto non è stata pagata l’IVA. La successiva rivendita dell’auto è soggetta al regime del margine.
  • L’auto venduta è stata acquistata da un’impresa o da un professionista soggetti al regime dei contribuenti minimi, quindi sull’acquisto non è stata pagata l’IVA. La successiva rivendita dell’auto è soggetta al regime del margine.
  • L’auto venduta è stata acquistata da un’impresa o da un professionista soggetti al regime della franchigia. Anche in questo caso, sull’acquisto non è stata pagata l’IVA. La successiva rivendita dell’auto è soggetta al regime del margine.
  • L’auto venduta è stata acquistata usata da una concessionaria. L’acquisto è stato effettuato in regime del margine. La successiva rivendita è soggetta al regime del margine.
  • Relativamente all’acquisto dell’auto è stata presentata istanza di rimborso IVA. In questo caso si considera che l’impresa, al momento dell’acquisto, abbia detratto il 40% dell’IVA con la conseguenza che, al momento della vendita la base imponibile IVA sarà pari al 40% del prezzo pattuito. Tale regola non va applicata se l’istanza di rimborso è stata presentata solamente per le spese di impiego del veicolo (carburanti, lubrificanti, manutenzione e riparazione, ecc..): in questa ipotesi si applica una delle regole già esaminate in precedenza.

 
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