AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

LE DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO

Aggiornato al 14.02.2009

L’ammortamento dell’avviamento è disciplinato dalle norme fiscali all’art.103 del TUIR il quale stabilisce che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso.

Occorre sottolineare che l’iscrizione in bilancio rappresenta il presupposto anche per il calcolo delle quote di ammortamento fiscale. Inoltre, mentre per le altre immobilizzazioni immateriali, l’ammortamento deducibile è commisurato al costo della stessa, per l’avviamento la quota di ammortamento deducibile è commisurata al valore iscritto in bilancio.

La presenza dei requisiti civilistici e di quelli richiesti dall’Oic24, rappresentano anche i presupposti per la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento relative all’avviamento.

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L’Agenzia delle entrate, in maniera conforme a quanto stabilito dai principi contabili nazionali, ha affermato che l’avviamento può essere iscritto in bilancio qualora derivi da un’operazione di acquisizione di un’azienda, da fusione o scissione. Inoltre, l’acquisto si deve considerare a titolo oneroso anche quando non viene corrisposto un prezzo per l’acquisizione dell’azienda o del ramo aziendale (come ad esempio si può verificare nell’ipotesi di permuta), come pure se manca una esplicita indicazione della parte di costo imputata ad avviamento (R.M. 154 del 15/12/2004).

L’Agenzia delle entrate, rifacendosi a quanto previsto dai principi contabili nazionali, sottolinea che l’avviamento deve essere iscritto in bilancio solamente se esso ha un valore quantificabile e un’utilità differita nel tempo. Inoltre ribadisce la necessità di verificare nei bilanci successivi alla sua iscrizione che permanga la sua capacità di generare benefici economici futuri procedendo, in caso contrario, alle necessarie variazioni di valore che avrebbero effetto anche sul valore fiscalmente ammortizzabile (RM 154 del 15.12.04).

Si sottolinea poi che la norma fissa un limite massimo all’ammortamento lasciando la possibilità di operare ammortamenti anche inferiori rispetto a tale limite. Se l’ammortamento fiscale è effettuato in misura inferiore rispetto a quello civilistico, la differenza è recuperabile negli esercizi successivi poiché si tratterebbe di componenti negativi di reddito dedotti in precedenti esercizi.

Si è detto in precedenza che l’avviamento va ammortizzato in quote non superiori alla diciottesima parte del valore iscritto in bilancio. La norma in esame è stata oggetto di modifiche a seguito dell’entrata in vigore della L.266/2005. In precedenza l’ammortamento era deducibile in quote non superiori alla decima parte del valore dell’avviamento.

 
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