AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

LE REGOLE RELATIVE ALL'AMMORTAMENTO CIVILISTICO DELL'AMMORTAMENTO APPLICABILI DAL 2016

Aggiornato al 28.09.2015

Il Decreto Legislativo 139/2015 ha apportato delle modifiche ai criteri di valutazione dell’ammortamento contenuti nell’art. 2426 del Codice civile.

Riportiamo, di seguito, una sintesi di tali disposizioni.


ISCRIVIBILITÀ DELL'AVVIAMENTO NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

  • Solo se acquisito a titolo oneroso.
  • Nelle società dove c’è il collegio sindacale, solo se vi è il consenso di tale organo.
  • Nei limiti del costo per esso sostenuto.


AMMORTAMENTO

  • Regola generale: rffettuato secondo la sua vita utile.
  • Nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la vita utile: entro un periodo non superiore a 10 anni.
  • Nota integrativa: occorre fornire una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
  • E’ consentito: ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo.

    Occorre darne adeguata motivazione in Nota integrativa.



RETTIFICHE DI VALORE

Non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all’avviamento.


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Integriamo, queste disposizioni, una sintesi di quanto previsto dall’OIC 24 in materia di ammortamento dell’avviamento.

  • Iscrivibilità dell’avviamento nell’attivo dello Stato Patrimoniale:
    • Valore quantificabile incluso nel corrispettivo pagato.
    • Garantisce benefici economici futuri.
    • Soddisfa il requisito della recuperabilità del costo.
  • Valore dell’avviamento: differenza tra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda o del ramo d’azienda e il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti.
  • Decorrenza dell’ammortamento: dal momento in cui l’avviamento è pronto e disponibile per l’uso.
  • Criteri di ammortamento: calcolo di quote costanti di ammortamento.

    Ammesso l’utilizzo di quote decrescenti.

    Le ragioni che giustificano tale criterio vanno illustrate in Nota integrativa e devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia della società.

  • Periodo massimo di ammortamento: mai superiore a 20 anni.


Si ricorda, infine, che le disposizioni transitorie del D.Lgs.139/2015, prevedono che l’avviamento già iscritto in bilancio potrà (si tratta di una semplice facoltà) continuare ad essere ammortizzato secondo le vecchie disposizioni, cioè in un periodo non superiore a
5 anni.

 
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