ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE

A CHI SPETTA, QUAL'È IL SUO IMPORTO, COME PRESENTARE LA DOMANDA

Aggiornato al 14.02.2009

L’assegno per il congedo matrimoniale rappresenta una prestazione a sostegno del reddito corrisposto dal datore di lavoro per conto dell’INPS in occasione del matrimonio del lavoratore.

Nel caso di lavoratori disoccupati o sotto le armi, l’assegno è pagato direttamente dall’INPS.

Esso viene erogato all’ inizio del periodo di congedo.

L’azienda chiede all’INPS il rimborso delle somme corrisposte ai dipendenti a tale titolo: la richiesta deve essere avanzata entro un anno dalla data dei singoli pagamenti.


A CHI SPETTA

L’assegno spetta:

  • ai lavoratori dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative. Non spetta agli impiegati, mentre compete agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio;
  • al personale di bassa forza dell’armamento libero (sottufficiali e comuni) a condizione che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana.

L’assegno spetta anche :

  • agli operai e ai marittimi che si dimettono per contrarre matrimonio;
  • ai lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.;
  • ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
  • ai marittimi in servizio militare che possono far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.

L’assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

Se il lavoratore è cittadino di uno stato che ammette la poligamia, l’assegno è concesso per una sola volta, salvi il caso di successivo matrimonio a seguito di morte del coniuge o di divorzio (Inps, circ. n. 190/1992).

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QUAL E’ IL SUO IMPORTO

L’assegno per congedo matrimoniale è pari a:


Esso è calcolato:

  • sulla base della retribuzione percepita nell’ ultimo periodo di paga;
  • sulla base della retribuzione percepita negli ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell’ industria e dell’artigianato qualora essi vengono retribuiti a settimana.


LA DOMANDA

Nel caso in cui l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, quest’ultimo deve presentare la domanda entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Alla domanda deve essere allegata una copia del certificato di matrimonio che il dipendente deve consegnare al datore di lavoro entro i 60 giorni successivi al matrimonio.

Nel caso in cui l’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS, la domanda deve essere presentata entro un anno e ad essa deve essere allegata una copia del certificato di matrimonio.

 
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