CERTIFICAZIONE MEDICA PER MALATTIA

COSA ACCADE SE LA MALATTIA SI ESAURISCE NEL PERIODO DI CARENZA

Aggiornato al 30.07.2007

Chiediamoci innanzi tutto cos’è la carenza.

Si chiama carenza il primo periodo di malattia del dipendente costituito da tra 3 giorni.

Mentre normalmente, durante il periodo di malattia, la retribuzione è corrisposta al dipendente dall’INPS, per il periodo di carenza l’INPS non paga nessuna indennità al dipendente. Nella generalità dei casi, dunque, i primi tre giorni di malattia del lavoratore dipendente sono retribuiti dal datore di lavoro.

Occorre poi sapere che il lavoratore, in caso di malattia, deve inviare al datore di lavoro un certificato medico. Una copia di tale certificato deve essere invita anche all’INPS.

Di conseguenza è stato chiesto all’INPS se, nel caso di malattie che si esauriscono nel periodo di carenza, il lavoratore dipendente sia tenuto comunque a presentare il certificato medico anche se la durata della malattia non supera i tre giorni.

La risposta dell’Inps è affermativa.

Di seguito riportiamo un estratto della Circolare n.95 bis del 06/09/2006 nella parte in cui si risponde al quesito in questione.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

10) INVIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA PER LE MALATTIE CHE SI ESAURISCONO IN CARENZA (malattia) .

È stato chiesto se nel caso di malattie che si esauriscono in carenza il lavoratore possa consegnare la certificazione medica al solo datore di lavoro, omettendo cioè di inviarla all’INPS.

Al riguardo si fa presente che le disposizioni vigenti (art. 1, comma 149 della legge 30.12.2004, n.311, che ha sostituito i commi 1 e 2 della legge n. 33/1980) prevedono in via generale che, nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa, la certificazione rilasciata ai lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia debba essere inviata ai destinatari previsti (INPS e datore di lavoro).

Avuto riguardo a quanto precede si ritiene quindi che l’onere dell’invio della certificazione all’INPS permanga pure relativamente alle malattie di durata inferiore a quattro giorni (per le quali, come noto, non è dovuto il trattamento previdenziale), tenuto conto anche dei riflessi che possono porsi nell’eventualità di successive ricadute.

 
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