BENI IN CONTO CAMPIONARIO

DOCUMENTI FISCALI DA EMETTERE

Aggiornato al 03.12.2014

Quando si parla di campionario si può fare riferimento a due fattispecie diverse:

  • la prima è costituita dai campioni gratuiti di modico valore. In pratica si tratta di beni che presentano le stesse caratteristiche qualitative del prodotto venduto, ma hanno dimensioni ridotte e valore molto modesto;
  • la seconda è costituita da beni del tutto identici ai prodotti venduti, sia per caratteristiche qualitative che per dimensioni e aventi lo stesso valore dei prodotti destinati alla vendita. In questo caso si parla di beni in conto campionario. Questi beni vengono normalmente consegnati agli agenti e ai rappresentanti dell’azienda che li mostreranno ai clienti per evidenziare la caratteristiche dei prodotti da loro acquistabili.

Dal punto di vista fiscale le due fattispecie sono profondamente diverse.

I campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati non sono considerate cessioni di beni ai sensi dell’art.2 del DPR 633/72.

Per il loro trasporto non è necessario predisporre nessun documento, quindi non è necessaria l’emissione del documento di trasporto.


Per quanto riguarda, invece, i beni in conto campionario, al fine di vincere la presunzione di cessione, è necessario procedere nel modo seguente:

  • al momento della consegna all’agente o al rappresentate la casa mandante deve emettere un documento di trasporto il quale deve indicare:
    • come destinatario l’agente/rappresentante;
    • come causale "merce in conto campionario";
    • l’elenco dei beni che compongono il campionario.

    Anziché emettere un documento di trasporto la casa mandante può tenere un apposito registro nel quale annotare la merce consegnata in c/campionario;

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

  • al momento della restituzione del campionario da parte dell’agente o del rappresentante egli emette un documento di trasporto che deve indicare:
    • come destinatario la casa mandante;
    • come causale "merce di campionario resa";
    • il riferimento al Ddt con il quale il campionario è stato consegnato all’agente/rappresentate;
    • l’elenco dei beni restituiti.


Se il campionario viene sostituito con un altro, l’impresa mandante emetterà un nuovo Ddt.

Non è necessario che il documento di trasporto emesso dalla casa mandante accompagni il campionario a bordo dell’auto dell’agente o del rappresentante. E’ sufficiente che esso venga conservato nei modi previsti dall’art.39 del DPR 633/72, ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.

 
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