BENI IN CONTO CAMPIONARIO
DOCUMENTI FISCALI DA EMETTERE
Quando si parla di campionario si può fare riferimento a due fattispecie diverse:
- la prima è costituita dai campioni gratuiti di modico valore. In pratica si tratta di beni che presentano le stesse caratteristiche qualitative del prodotto venduto, ma hanno dimensioni ridotte e valore molto modesto;
- la seconda è costituita da beni del tutto identici ai prodotti venduti, sia per caratteristiche qualitative che per dimensioni e aventi lo stesso valore dei prodotti destinati alla vendita. In questo caso si parla di beni in conto campionario. Questi beni vengono normalmente consegnati agli agenti e ai rappresentanti dell’azienda che li mostreranno ai clienti per evidenziare la caratteristiche dei prodotti da loro acquistabili.
Dal punto di vista fiscale le due fattispecie sono profondamente diverse.
I campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati non sono considerate cessioni di beni ai sensi dell’art.2 del DPR 633/72.
Per il loro trasporto non è necessario predisporre nessun documento, quindi non è necessaria l’emissione del documento di trasporto.
Per quanto riguarda, invece, i
beni in conto campionario, al fine di vincere la presunzione di cessione, è necessario procedere nel modo seguente:
- al momento della
consegna all’agente
o al rappresentate la casa mandante deve emettere un
documento di trasporto
il quale deve indicare:
- come destinatario l’agente/rappresentante;
- come causale "merce in conto campionario";
- l’elenco dei beni che compongono il campionario.
Anziché emettere un documento di trasporto la casa mandante può tenere un apposito registro nel quale annotare la merce consegnata in c/campionario;
- al momento della
restituzione del campionario
da parte dell’agente o del rappresentante egli emette un
documento di trasporto
che deve indicare:
- come destinatario la casa mandante;
- come causale "merce di campionario resa";
- il riferimento al Ddt con il quale il campionario è stato consegnato all’agente/rappresentate;
- l’elenco dei beni restituiti.
Se il campionario viene sostituito con un altro, l’impresa mandante emetterà un nuovo Ddt.
Non è necessario che il documento di trasporto emesso dalla casa mandante accompagni il campionario a bordo dell’auto dell’agente o del rappresentante. E’ sufficiente che esso venga conservato nei modi previsti dall’art.39 del DPR 633/72, ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.
Presunzione di cessione e di acquisto
Presunzione di cessione
Tentata vendita