TENTATA VENDITA

DOCUMENTI FISCALI DA EMETTERE

Aggiornato al 03.12.2014

Si parla di tentata vendita quando il commerciale di un’azienda visita la propria clientela proponendo la vendita di alcuni prodotti che ha con sé e che, in caso di acquisto da parte del cliente, consegna immediatamente.


Da un punto di vista fiscale, in caso di tentata vendita occorre:

  • all’inizio del trasporto:

    • emettere un documento di carico generale, relativo a tutti i beni che escono dall’azienda, nel quale devono essere indicati:

      • la data di partenza;
      • i dati identificativi del mittente;
      • la natura, qualità, quantità dei beni trasportati;
      • la causale del trasporto "tentata vendita".

      Secondo molti è sufficiente l’emissione di un solo esemplare di tale documento di trasporto.


  • al rientro dalla tentata vendita:

    • è opportuno indicare sul documento di carico generale emesso all’inizio del trasporto la quantità di merce invenduta.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

  • Al momento della vendita della merce si può optare per:

    • l’emissione della fattura immediata o, in alternativa, per i soggetti in contabilità semplificata, l’uso di un bollettario madre/figlia che permette di adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione ai fini IVA. Nel caso di utilizzo del bollettario madre e figlia, la parte figlia costituisce la fattura e deve essere rilasciata al cliente, mentre la madre costituisce la copia della fattura dell’azienda emittente e consente, contemporaneamente di adempiere gli obblighi di registrazione;

    • l’emissione di una nota di consegna o di altro documento idoneo a consentire la successiva fatturazione differita. La nota di consegna, o l’eventuale altro documento, deve essere rilasciato in duplice copia : una per il cliente e l’altra per l’emittente e deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi richiesti per il documento di trasporto;

    • l’uso di una scheda cliente, ovvero una scheda intestata ad ogni singolo cliente contenente i dati del cliente e quelli dell’ azienda cedente. Su tale scheda, per ogni vendita, vanno riportati la natura, la qualità, la quantità della merce venduta e la data di consegna.


L’uso della nota di consegna o della scheda cliente permette di procedere alla fatturazione differita della vendita.

La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei beni. La registrazione della fattura deve avvenire entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.


Sia nel caso di nota di consegna che nel caso della scheda cliente è possibile sia:

  • emettere una fattura differita per ogni singola consegna;
  • emettere una fattura riepilogativa delle vendite effettuate nel mese precedente.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net