FATTURA DIFFERITA

QUANDO PUO' ESSERE EMESSA

Aggiornato al 31.05.2023

NOZIONE DI FATTURA DIFFERITA

Nel caso di cessione di beni mobili è possibile procedere, anziché all’emissione della fattura immediata, cioè della fattura emessa al momento della consegna o spedizione della merce, all’emissione di una fattura differita.

Con questa espressione si intende la fattura emessa in un momento successivo rispetto a quello della consegna o spedizione della merce. Tale fattura può anche essere unica per tutte le vendite effettuate nei confronti dello stesso cliente nel corso di un mese solare.

La fattura differita può essere emessa a condizione che la consegna o la spedizione della merce risulti da Documento di Trasporto (DdT) o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

A partire dal 1° gennaio 2013 è possibile emettere fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (CM 18/E/2014).



TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA DIFFERITA

La fattura differita va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Ricordiamo che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento della consegna o spedizione. Quindi la fattura va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello della consegna.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Esempio: consegna delle merci in data 8 settembre. Emissione della fattura entro il 15 ottobre.

Nel caso di prestazione di servizi l'effettuazione dell'operazione coincide con il momento del pagamento, pertanto la fattura va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello del pagamento.

Esempio: prestazione eseguita nel mese di marzo e pagata nel mese di aprile. Emissione della fattura entro il 15 maggio.

Nel caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto per il tramite del proprio cedente, la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni.



DATI DA RIPORTARE IN FATTURA

La fattura differita deve riportare:

  • tutti i dati prescritti per la fattura immediata;
  • la data ed il numero dei Documento di trasporto relativi alle operazioni fatturate o degli altri documenti idonei ad identificare i soggetti tra i quali le operazioni sono state effettuate o attestanti le prestazioni eseguite.

 
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